Art. 3. 
                            Scioglimento 
 
    L'associazione   ha   durata    illimitata.    Lo    scioglimento
dell'associazione puo' essere deliberato solo dall'Assemblea dei soci
con la maggioranza dei quattro quinti degli aventi diritto  al  voto.
L'Assemblea dei soci demanda al Consiglio direttivo  gli  adempimenti
necessari  a  devolvere  le  risorse   finanziarie   a   disposizione
dell'associazione ad altra organizzazione senza scopo  di  lucro  con
finalita'  analoghe  o  ai  fini  di   pubblica   utilita',   sentito
l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge  23
dicembre 1996, n. 662, e salvo  diversa  destinazione  imposta  dalla
legge.