Art. 3. Scioglimento L'associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento dell'associazione puo' essere deliberato solo dall'Assemblea dei soci con la maggioranza dei quattro quinti degli aventi diritto al voto. L'Assemblea dei soci demanda al Consiglio direttivo gli adempimenti necessari a devolvere le risorse finanziarie a disposizione dell'associazione ad altra organizzazione senza scopo di lucro con finalita' analoghe o ai fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.