Art. 5. 
                         Assemblea dei soci 
 
    L'Assemblea dei soci e' l'organo  rappresentativo  di  tutti  gli
associati.   Stabilisce   la   linea   politica    e    programmatica
dell'associazione. Tutti i componenti devono essere in regola con  il
pagamento della quota associativa alla data di  apertura  dei  lavori
dell'Assemblea.  L'Assemblea  viene  convocata  ogni  tre  anni   dal
Presidente con le modalita' previste dal «Regolamento dell'Assemblea»
approvato dal  Consiglio  direttivo.  In  caso  di  dimissioni  o  di
impedimento permanente  del  Presidente,  il  vicepresidente  convoca
l'Assemblea dei soci entro trenta giorni dall'evento  per  l'elezione
del Presidente. In caso di prima convocazione l'Assemblea  e'  valida
con la presenza della  maggioranza  assoluta  dei  componenti  aventi
diritto. In seconda convocazione a maggioranza  semplice,  salvo  nei
casi  previsti  dallo  Statuto.  L'Assemblea  dei  soci   elegge   il
Presidente  e  i  componenti  del  Consiglio  direttivo,  nonche'  il
collegio dei revisori o revisore unico ed il collegio di garanzia.  I
componenti dell'Assemblea possono  presentare  proposte  di  modifica
dello  Statuto  e  documenti  riguardanti   la   linea   politica   e
programmatica  dell'associazione.  Le   proposte   prese   in   esame
dall'Assemblea  devono  essere  sottoscritte  dal  numero  dei   soci
componenti dell'Assemblea stabilito dal Consiglio direttivo  all'atto
della convocazione.