Art. 5. Assemblea dei soci L'Assemblea dei soci e' l'organo rappresentativo di tutti gli associati. Stabilisce la linea politica e programmatica dell'associazione. Tutti i componenti devono essere in regola con il pagamento della quota associativa alla data di apertura dei lavori dell'Assemblea. L'Assemblea viene convocata ogni tre anni dal Presidente con le modalita' previste dal «Regolamento dell'Assemblea» approvato dal Consiglio direttivo. In caso di dimissioni o di impedimento permanente del Presidente, il vicepresidente convoca l'Assemblea dei soci entro trenta giorni dall'evento per l'elezione del Presidente. In caso di prima convocazione l'Assemblea e' valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto. In seconda convocazione a maggioranza semplice, salvo nei casi previsti dallo Statuto. L'Assemblea dei soci elegge il Presidente e i componenti del Consiglio direttivo, nonche' il collegio dei revisori o revisore unico ed il collegio di garanzia. I componenti dell'Assemblea possono presentare proposte di modifica dello Statuto e documenti riguardanti la linea politica e programmatica dell'associazione. Le proposte prese in esame dall'Assemblea devono essere sottoscritte dal numero dei soci componenti dell'Assemblea stabilito dal Consiglio direttivo all'atto della convocazione.