Art. 6. Consiglio direttivo Il Consiglio direttivo svolge la sua azione in conformita' agli indirizzi politico programmatici deliberati dall'Assemblea dei soci. Sono componenti del Consiglio direttivo: il Presidente; da tre a cinque membri eletti dall'Assemblea dei soci, tra i quali il Presidente nomina il vicepresidente. Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni. Il Consiglio direttivo decade in caso di dimissioni contestuali della meta' piu' uno dei suoi componenti, oppure per effetto dell'impossibilita' di surrogare i dimissionari ed i componenti risultino inferiori a quattro se il Consiglio e' composto di cinque membri e a tre se il Consiglio direttivo e' composto da meno di cinque membri. Il Consiglio direttivo e' presieduto dal Presidente o, in caso di assenza, dal vicepresidente. Il Consiglio direttivo si riunisce, di norma, una volta al mese su convocazione del Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti. Le sedute sono valide con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. In caso di parita' di voti il voto espresso dal Presidente vale doppio. Partecipa, con il solo diritto di parola, il tesoriere dell'associazione. Il Presidente puo' estendere la partecipazione, solo con diritto di parola, occasionalmente o in forma continuativa, ad altri soci e/o esperti esterni all'associazione per la trattazione di argomenti specifici. Inoltre, a tutela delle minoranze, ove presenti e a tal fine, garantisce la presenza con diritto di parola e diritto di voto in seno al Consiglio direttivo al membro componente, quale rappresentante della minoranza.