Art. 6. 
                         Consiglio direttivo 
 
    Il Consiglio direttivo svolge la sua azione in  conformita'  agli
indirizzi politico programmatici deliberati dall'Assemblea dei soci. 
    Sono componenti del Consiglio direttivo: 
      il Presidente; 
      da tre a cinque membri eletti dall'Assemblea dei  soci,  tra  i
quali il Presidente nomina il vicepresidente. 
    Il Consiglio direttivo dura in  carica  tre  anni.  Il  Consiglio
direttivo decade in caso di dimissioni contestuali della  meta'  piu'
uno dei suoi componenti, oppure per  effetto  dell'impossibilita'  di
surrogare i  dimissionari  ed  i  componenti  risultino  inferiori  a
quattro se il Consiglio e' composto di cinque membri e a  tre  se  il
Consiglio direttivo e' composto da meno di cinque membri. 
    Il Consiglio direttivo e' presieduto dal Presidente o, in caso di
assenza, dal vicepresidente. 
    Il Consiglio direttivo si riunisce, di norma, una volta  al  mese
su convocazione del Presidente o su richiesta della  maggioranza  dei
suoi componenti. 
    Le sedute sono valide con la presenza ed il voto favorevole della
maggioranza dei suoi componenti. 
    In caso di parita' di voti il voto espresso dal  Presidente  vale
doppio. Partecipa, con  il  solo  diritto  di  parola,  il  tesoriere
dell'associazione. Il Presidente puo'  estendere  la  partecipazione,
solo con diritto di parola, occasionalmente o in forma  continuativa,
ad altri soci e/o esperti esterni all'associazione per la trattazione
di argomenti  specifici.  Inoltre,  a  tutela  delle  minoranze,  ove
presenti e a tal fine, garantisce la presenza con diritto di parola e
diritto di voto in seno al Consiglio direttivo al membro  componente,
quale rappresentante della minoranza.