Art. 7. 
                 Competenze del Consiglio direttivo 
 
    E' competenza del Consiglio direttivo: 
      deliberare su tutte le questioni che  non  sono  demandate  per
legge o per Statuto ad altri organi; 
      individuare   i   criteri   cui   va   ispirata   la   gestione
economica-patrimoniale del movimento; 
      approvare il  rendiconto  dell'esercizio  dell'anno  precedente
redatto dal tesoriere; 
      approvare il bilancio preventivo redatto dal tesoriere; 
      approvare  e  modificare  i  regolamenti  per  la  gestione   e
l'organizzazione dell'associazione, nonche' quello dell'Assemblea dei
soci; 
      deliberare la  quota  associativa  e  la  veste  grafica  della
tessera; 
      nominare il  tesoriere  e  affidargli  le  relative  competenze
stabilendone il limite massimo di spesa per singola operazione; 
      deliberare sui provvedimenti sanzionatori; 
      deliberare la partecipazione  alle  elezioni  ad  ogni  livello
istituzionale e definire le modalita' di selezione sulle  candidature
per le elezioni alle quali l'associazione stabilisce di  partecipare,
secondo le modalita' di cui all'art. 20; 
      deliberare  l'apertura,  lo  scioglimento,  la   chiusura,   la
sospensione  ed  il  commissariamento  di   eventuali   articolazioni
territoriali dell'associazione; 
      nominare i referenti  di  ogni  articolazione  e  revocare  gli
stessi qualora venga meno il numero  minimo  di  associati  per  ogni
singola articolazione o per dimissioni o gravi motivi; 
      deliberare ponendo  in  atto  azioni  interne  all'associazione
volte ad assicurare il rispetto della  vita  privata  e  la  corretta
protezione dei dati personali degli associati; 
      deliberare sulle modifiche da apportate al simbolo nel rispetto
delle disposizioni di legge in materia. 
    Al Consiglio direttivo sono attribuiti i poteri  di  ordinaria  e
straordinaria amministrazione dell'associazione.