Art. 7. Competenze del Consiglio direttivo E' competenza del Consiglio direttivo: deliberare su tutte le questioni che non sono demandate per legge o per Statuto ad altri organi; individuare i criteri cui va ispirata la gestione economica-patrimoniale del movimento; approvare il rendiconto dell'esercizio dell'anno precedente redatto dal tesoriere; approvare il bilancio preventivo redatto dal tesoriere; approvare e modificare i regolamenti per la gestione e l'organizzazione dell'associazione, nonche' quello dell'Assemblea dei soci; deliberare la quota associativa e la veste grafica della tessera; nominare il tesoriere e affidargli le relative competenze stabilendone il limite massimo di spesa per singola operazione; deliberare sui provvedimenti sanzionatori; deliberare la partecipazione alle elezioni ad ogni livello istituzionale e definire le modalita' di selezione sulle candidature per le elezioni alle quali l'associazione stabilisce di partecipare, secondo le modalita' di cui all'art. 20; deliberare l'apertura, lo scioglimento, la chiusura, la sospensione ed il commissariamento di eventuali articolazioni territoriali dell'associazione; nominare i referenti di ogni articolazione e revocare gli stessi qualora venga meno il numero minimo di associati per ogni singola articolazione o per dimissioni o gravi motivi; deliberare ponendo in atto azioni interne all'associazione volte ad assicurare il rispetto della vita privata e la corretta protezione dei dati personali degli associati; deliberare sulle modifiche da apportate al simbolo nel rispetto delle disposizioni di legge in materia. Al Consiglio direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione.