Art. 8. 
                            Il Presidente 
 
    Il   Presidente   rappresenta    politicamente    e    legalmente
l'associazione di fronte a terzi e in giudizio. Dura  in  carica  tre
anni salvo casi  di  anticipata  decadenza.  Convoca  e  presiede  il
Consiglio direttivo e ne predispone l'ordine  del  giorno.  Esegue  e
coordina  le  direttive  dell'Assemblea  dei  soci  e   la   convoca,
presiedendola,  almeno  ogni   tre   anni.   Nomina   e   revoca   il
vicepresidente del Consiglio direttivo. Riscuote i finanziamenti e  i
rimborsi  previsti  dalla  legge.  Egli  puo'  delegare  altri   soci
dell'associazione stessa a compiti specifici, anche di rappresentanza
legale nell'ambito dei poteri conferiti  .  Il  Presidente  non  puo'
svolgere  piu'  di  due  mandati  completi.  Si  considerano  mandati
completi tutti quelli in cui il Presidente ha  ricoperto  tale  ruolo
per un periodo superiore a trenta mesi.