Art. 8. Il Presidente Il Presidente rappresenta politicamente e legalmente l'associazione di fronte a terzi e in giudizio. Dura in carica tre anni salvo casi di anticipata decadenza. Convoca e presiede il Consiglio direttivo e ne predispone l'ordine del giorno. Esegue e coordina le direttive dell'Assemblea dei soci e la convoca, presiedendola, almeno ogni tre anni. Nomina e revoca il vicepresidente del Consiglio direttivo. Riscuote i finanziamenti e i rimborsi previsti dalla legge. Egli puo' delegare altri soci dell'associazione stessa a compiti specifici, anche di rappresentanza legale nell'ambito dei poteri conferiti . Il Presidente non puo' svolgere piu' di due mandati completi. Si considerano mandati completi tutti quelli in cui il Presidente ha ricoperto tale ruolo per un periodo superiore a trenta mesi.