Art. 2 
 
               Determinazione della dotazione organica 
            Individuazione e trasferimento del personale 
 
  1. La dotazione organica dell'Autorita' di bacino distrettuale  del
fiume Po e' determinata come dall'Allegato n. 1. 
  2. A decorrere dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto  il
personale in servizio a  tempo  indeterminato  inquadrato  nei  ruoli
delle  Autorita'  di  bacino  di  rilievo  nazionale  del  fiume  Po,
riportato nell'elenco di cui all'Allegato n.  2,  e'  trasferito  nei
ruoli  dell'Autorita'  di  bacino  distrettuale  del  fiume  Po,  che
subentra nella titolarita' dei  contratti  disciplinanti  i  relativi
rapporti di lavoro. 
  3.  Il  Ministero  dell'ambiente   individua,   entro   45   giorni
dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri, le modalita' e i criteri per  l'esercizio  del  diritto  di
opzione, di cui all'art. 12, comma  4  del  decreto  ministeriale  25
ottobre 2016, per il  trasferimento  nei  ruoli  delle  Autorita'  di
bacino distrettuali del personale appartenente ai ruoli  regionali  o
di altre amministrazioni locali,  il  cui  territorio  di  competenza
ricada nei singoli distretti idrografici. 
  4. In attuazione di quanto  previsto  al  comma  3,  nel  distretto
idrografico del fiume Po la procedura finalizzata  all'esercizio  del
diritto  di  opzione  di  cui  all'art.  12,  comma  4  del   decreto
ministeriale 25 ottobre 2016, e' avviata dalle  regioni,  su  impulso
del segretario generale dell'Autorita' di bacino distrettuale, nei 45
giorni successivi al termine di cui al comma  3  e  deve  concludersi
entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  5. Il personale di  cui  al  comma  2  e  il  personale  che  abbia
esercitato il diritto di  opzione  ai  sensi  dei  commi  3  e  4  e'
inquadrato con atti del segretario generale nei ruoli  dell'Autorita'
di bacino distrettuale  del  fiume  Po  nel  limite  della  dotazione
organica determinata nei termini di cui al precedente comma 1. 
  6.  Il  personale  trasferito  di   cui   al   comma   5   mantiene
l'inquadramento  previdenziale  e  il  proprio  stato  giuridico   ed
economico  di  provenienza,   limitatamente   alle   voci   fisse   e
continuative, ed e' inquadrato nei  ruoli  dell'Autorita'  di  bacino
distrettuale del fiume Po sulla base  dei  criteri  di  equiparazione
fissati con il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  26
giugno 2015. Nel caso in cui tale trattamento  risulti  piu'  elevato
rispetto a quello previsto per il personale della nuova Autorita'  di
bacino distrettuale, e' attribuito, per la differenza, un assegno  ad
personam riassorbibile con i  successivi  miglioramenti  economici  a
qualsiasi titolo conseguiti. 
  7.  A  decorrere  dall'entrata  in  vigore  del  presente   decreto
l'Autorita' di  bacino  distrettuale  del  fiume  Po  subentra  nella
titolarita' dei contratti relativi ai rapporti di lavoro, diversi  da
quelli di  cui  ai  commi  precedenti,  in  corso  con  le  soppresse
Autorita' di bacino.