Art. 2 
 
Determinazione  della   dotazione   organica   -   Individuazione   e
                     trasferimento del personale 
 
  1. La dotazione  organica  dell'Autorita'  di  bacino  distrettuale
dell'Appennino settentrionale e' determinata come dall'allegato n. 1. 
  2. A decorrere dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto  il
personale in servizio a  tempo  indeterminato  inquadrato  nei  ruoli
delle Autorita' di bacino di rilievo nazionale del fiume Arno  e  del
fiume Serchio, riportato nell'elenco di cui  all'allegato  n.  2,  e'
trasferito  nei   ruoli   dell'Autorita'   di   bacino   distrettuale
dell'Appennino settentrionale, che  subentra  nella  titolarita'  dei
contratti disciplinanti i relativi rapporti di lavoro. 
  3.  Il  Ministero  dell'ambiente  individua,  entro  quarantacinque
giorni  dall'entrata  in  vigore  del  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri, le modalita' e i criteri per l'esercizio  del
diritto  di  opzione,  di  cui  all'art.  12,  comma  4  del  decreto
ministeriale 25 ottobre 2016, per il trasferimento  nei  ruoli  delle
Autorita' di bacino distrettuali del personale appartenente ai  ruoli
regionali o di altre amministrazioni locali,  il  cui  territorio  di
competenza ricada nei singoli distretti idrografici. 
  4. In attuazione di quanto  previsto  al  comma  3,  nel  distretto
idrografico dell'Appennino settentrionale  la  procedura  finalizzata
all'esercizio del diritto di opzione di cui all'art. 12, comma 4  del
decreto ministeriale 25 ottobre 2016, e' avviata  dalle  regioni,  su
impulso   del   Segretario   generale   dell'Autorita'   di    bacino
distrettuale, nei quarantacinque giorni successivi al termine di  cui
al comma 3 e  deve  concludersi  comunque  entro  centottanta  giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  5. Il personale di  cui  al  comma  2  e  il  personale  che  abbia
esercitato il diritto di  opzione  ai  sensi  dei  commi  3  e  4  e'
inquadrato con atti del segretario generale nei ruoli  dell'Autorita'
di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale nel limite della
dotazione organica determinata nei termini di cui al precedente comma
1. 
  6.  Il  personale  trasferito  di   cui   al   comma   5   mantiene
l'inquadramento  previdenziale  e  il  proprio  stato  giuridico   ed
economico  di  provenienza,   limitatamente   alle   voci   fisse   e
continuative, ed e' inquadrato nei  ruoli  dell'Autorita'  di  bacino
distrettuale dell'Appennino settentrionale sulla base dei criteri  di
equiparazione fissati con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 26 giugno 2015. Nel caso in  cui  tale  trattamento  risulti
piu' elevato rispetto a quello previsto per il personale delle  nuove
Autorita' di bacino distrettuali, e' attribuito, per  la  differenza,
un assegno ad personam riassorbibile con i  successivi  miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. 
  7.  A  decorrere  dall'entrata  in  vigore  del  presente   decreto
l'Autorita'  di  bacino  distrettuale  dell'Appennino  settentrionale
subentra nella titolarita' dei  contratti  relativi  ai  rapporti  di
lavoro, diversi da quelli di cui ai commi precedenti, in corso con le
soppresse Autorita' di bacino.