Art. 7 
 
Disposizione transitoria relativa al trasferimento dei dati  e  delle
           informazioni tecniche tra distretti idrografici 
 
  1. In attuazione dell'art. 12, comma 8  del  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del  25
ottobre 2016, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto,   l'Autorita'   di   bacino   distrettuale    dell'Appennino
settentrionale, d'intesa  con  il  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, stipula un  accordo  con  le  altre
Autorita' di bacino distrettuali territorialmente interessate al fine
di definire le modalita' di trasferimento e/o acquisizione dei dati e
delle informazioni tecniche relative ai bacini e/o ai  territori  che
sono entrati a far parte  del  distretto  idrografico  dell'Appennino
settentrionale o sono stati inseriti in altri  distretti  idrografici
ai sensi dell'art. 64 del decreto legislativo n. 152/2006.