Art. 2 
 
Determinazione  della   dotazione   organica   -   Individuazione   e
                     trasferimento di personale 
 
  1. La dotazione  organica  dell'Autorita'  di  bacino  distrettuale
dell'Appennino Centrale e' determinata come dall'allegato n. 1. 
  2. A decorrere dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto  il
personale in servizio a  tempo  indeterminato  inquadrato  nei  ruoli
dell'Autorita' di bacino  di  rilievo  nazionale  del  fiume  Tevere,
individuato numericamente nell'allegato n. 2, e' trasferito nei ruoli
dell'Autorita' di bacino distrettuale  dell'Appennino  Centrale,  che
subentra nella titolarita' dei  contratti  disciplinanti  i  relativi
rapporti di lavoro. 
  3.  Il  Ministero  dell'ambiente  individua,  entro  quarantacinque
giorni  dall'entrata  in  vigore  del  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri, le modalita' e i criteri per l'esercizio  del
diritto  di  opzione,  di  cui  all'art.  12,  comma  4  del  decreto
ministeriale 25 ottobre 2016, per il trasferimento  nei  ruoli  delle
Autorita' di bacino distrettuali del personale appartenente ai  ruoli
regionali o di altre amministrazioni locali,  il  cui  territorio  di
competenza ricada nei singoli distretti idrografici. 
  4. In attuazione di quanto  previsto  al  comma  3,  nel  distretto
idrografico  dell'Appennino   Centrale   la   procedura   finalizzata
all'esercizio del diritto di opzione di cui all'art. 12, comma 4  del
decreto ministeriale 25 ottobre 2016, e' avviata  dalle  regioni,  su
impulso   del   segretario   generale   dell'Autorita'   di    bacino
distrettuale, nei quarantacinque giorni successivi al termine di  cui
al comma 3  e  deve  concludersi  comunque  entro  centottanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  5. Il personale di  cui  al  comma  2  e  il  personale  che  abbia
esercitato il diritto di  opzione  ai  sensi  dei  commi  3  e  4  e'
inquadrato con atti del segretario generale nei ruoli  dell'Autorita'
di bacino  distrettuale  dell'Appennino  Centrale  nel  limite  della
dotazione organica determinata nei termini di cui al precedente comma
1. 
  6.  Il  personale  trasferito  di   cui   al   comma   5   mantiene
l'inquadramento  previdenziale  e  il  proprio  stato  giuridico   ed
economico  di  provenienza,   limitatamente   alle   voci   fisse   e
continuative, ed e' inquadrato nei  ruoli  dell'Autorita'  di  bacino
distrettuale  dell'Appennino  Centrale  sulla  base  dei  criteri  di
equiparazione fissati con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 26 giugno 2015. Nel caso in  cui  tale  trattamento  risulti
piu' elevato rispetto a quello previsto per il personale della  nuova
Autorita' di bacino distrettuale, e' attribuito, per  la  differenza,
un assegno ad personam riassorbibile con i  successivi  miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. 
  7.  A  decorrere  dall'entrata  in  vigore  del  presente   decreto
l'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino  Centrale  subentra
nella titolarita' dei  contratti  relativi  ai  rapporti  di  lavoro,
diversi da quelli di  cui  ai  commi  precedenti,  in  corso  con  la
soppressa Autorita' di bacino.