Art. 6 
 
           Disposizioni transitorie relative al personale 
 
  1. Ai sensi dell'art. 9, comma  36,  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, l'Autorita' di bacino distrettuale, al fine  di  procedere  a
nuove assunzioni, predispone piani annuali di fabbisogni assunzionali
da sottoporre all'approvazione del Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Dipartimento  della
funzione pubblica ed il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
ferma restando la disciplina di cui  agli  articoli  6  e  6-ter  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.