(Allegato-art. 18)
                              Art. 18. 
                           Revisori legali 
 
    1. Ove, ai fini dello svolgimento della prestazione professionale
nei confronti dei  clienti,  si  avvalgano  della  collaborazione  di
terzi, i revisori legali  sono  responsabili  dell'adempimento  degli
obblighi del presente regolamento. In tale ipotesi, i revisori legali
sono in ogni caso tenuti: 
      a)  a  nominare  il  responsabile  antiriciclaggio,  ove   tale
responsabilita' non sia rivestita da loro stessi; 
      b)  a  definire  in  modo  chiaro,  completo   e   documentato,
nell'ambito  dei  contratti  di  collaborazione,  i  compiti   e   le
responsabilita' assegnati ai collaboratori, qualunque sia  il  titolo
della collaborazione da questi prestata; 
      c) a fornire ai collaboratori  gli  strumenti  operativi  e  le
procedure, anche informatiche, necessarie per  lo  svolgimento  delle
attivita' e per i connessi adempimenti finalizzati  alla  prevenzione
del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; 
      d) ad approntare un sistema  di  flussi  informativi  adeguato,
completo e tempestivo; 
      e)  ad  esercitare  nel  continuo  un'attivita'  di  direzione,
supervisione e controllo sul corretto e tempestivo adempimento  degli
obblighi   antiriciclaggio   ed   antiterrorismo   da    parte    dei
collaboratori; 
      f) ad accertare  che  i  collaboratori  posseggano  un'adeguata
formazione  in  materia  di  prevenzione  del   riciclaggio   e   del
finanziamento del terrorismo.