Art. 2 Calcolo della pensione 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini della determinazione dell'importo dei trattamenti pensionistici previsti dal Fondo di previdenza di cui alla legge n. 377 del 1958, tutti i contributi versati per ciascun anno dal datore di lavoro e dal lavoratore al predetto Fondo costituiscono il montante individuale contributivo annuale dell'iscritto da trasformare in pensione aggiuntiva al trattamento previsto dall'assicurazione generale obbligatoria. I contributi sono validi anche per la liquidazione della pensione aggiuntiva al trattamento pensionistico anticipato. 2. Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale da convertire in pensione, il montante contributivo si rivaluta, su base composta, al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione. 3. Il tasso annuo di capitalizzazione di cui al comma 2 e' determinato ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. 4. L'importo della pensione annua e' determinato soltanto secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi rivalutato con i criteri di cui al comma 3, per il coefficiente di trasformazione relativo all'eta' anagrafica dell'assicurato al momento del pensionamento di cui alla Tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni, come rideterminato ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge n. 335 del 1995.