Art. 2 
 
                       Calcolo della pensione 
 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, ai fini della determinazione  dell'importo  dei  trattamenti
pensionistici previsti dal Fondo di previdenza di cui alla  legge  n.
377 del 1958, tutti i contributi versati per ciascun anno dal  datore
di lavoro  e  dal  lavoratore  al  predetto  Fondo  costituiscono  il
montante   individuale   contributivo   annuale   dell'iscritto    da
trasformare  in   pensione   aggiuntiva   al   trattamento   previsto
dall'assicurazione generale obbligatoria. I  contributi  sono  validi
anche per la liquidazione della pensione  aggiuntiva  al  trattamento
pensionistico anticipato. 
  2.  Ai  fini  della  determinazione   del   montante   contributivo
individuale da convertire in pensione, il  montante  contributivo  si
rivaluta, su base composta, al  31  dicembre  di  ciascun  anno,  con
esclusione  della  contribuzione  dello  stesso  anno,  al  tasso  di
capitalizzazione. 
  3. Il tasso  annuo  di  capitalizzazione  di  cui  al  comma  2  e'
determinato ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. 
  4. L'importo della pensione annua e' determinato  soltanto  secondo
il sistema contributivo moltiplicando  il  montante  individuale  dei
contributi rivalutato con i  criteri  di  cui  al  comma  3,  per  il
coefficiente   di   trasformazione   relativo   all'eta'   anagrafica
dell'assicurato al momento del pensionamento di cui  alla  Tabella  A
allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive  modificazioni
e integrazioni, come rideterminato ai sensi dell'art.  1,  comma  11,
della legge n. 335 del 1995.