IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 1° giugno 2018, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza della condizione di difficolta' nell'accessibilita' ai comuni di Madesimo e Campodolcino, a causa dell'aggravamento del vasto fenomeno franoso nel comune di San Giacomo Filippo, in provincia di Sondrio; Considerato che il suddetto fenomeno franoso ha, tra l'altro, gravemente esposto al rischio le infrastrutture viarie con la conseguente chiusura della strada statale n. 36 dello Spluga di accesso ai comuni di Madesimo e Campodolcino, in provincia di Sondrio, con grave pregiudizio per la sicurezza e l'incolumita' delle persone per possibile inaccessibilita' dei luoghi; Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione degli interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna, consentendo la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate; Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa; Acquisita l'intesa della Regione Lombardia; Dispone: Art. 1 Nomina Commissario e piano degli interventi 1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il Direttore generale Territorio e protezione civile della Regione Lombardia e' nominato Commissario delegato. 2. Per l'espletamento delle attivita' di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, puo' avvalersi delle strutture e degli uffici regionali e del Sistema regionale, degli enti locali della regione medesima e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonche' individuare soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. Per la realizzazione degli interventi relativi ad infrastrutture stradali, per la viabilita' anche provvisoria, il Commissario delegato puo' avvalersi come soggetto attuatore di Anas S.p.A. In tal caso, il Commissario delegato concorda con la stessa, ai fini della predisposizione del Piano di cui al comma 4, le caratteristiche degli interventi da realizzare nonche' modalita', tempi e stime di costo della relativa attuazione. 4. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 2, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. 5. Il piano di cui al comma 4 deve contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa durata, nonche' l'indicazione delle singole stime di costo. 6. Il predetto piano puo' essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 2, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. 7. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 previo rendiconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalita' con la situazione di emergenza in argomento. Tale rendicontazione deve essere supportata da documentazione in originale, da allegare al rendiconto complessivo del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1 della presente ordinanza. 8. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilita'.