Art. 3 
 
                  Contributi autonoma sistemazione 
 
  1.  Il  Commissario  delegato,   anche   avvalendosi   dei   comuni
interessati, e' autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari  la  cui
abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in
tutto o in parte,  ovvero  sia  stata  sgomberata  in  esecuzione  di
provvedimenti  delle  competenti  autorita',   adottati   a   seguito
dell'evento  di  cui  in  premessa,  un  contributo  per   l'autonoma
sistemazione fino ad un massimo di euro 600,00 mensili, e,  comunque,
nel limite di euro 200,00 per ogni componente  del  nucleo  familiare
abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove  si  tratti
di un nucleo familiare composto da una  sola  unita',  il  contributo
medesimo e' stabilito in euro 300,00. Qualora  nel  nucleo  familiare
siano presenti persone  di  eta'  superiore  a  sessantacinque  anni,
ovvero disabili con una percentuale di invalidita' non  inferiore  al
67%, e' concesso un contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili  per
ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo  di
euro 600,00 mensili previsti per il nucleo familiare. 
  2. I benefici  economici  di  cui  al  comma  1,  sono  concessi  a
decorrere  dalla  data  indicata  nel   provvedimento   di   sgombero
dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per
il  rientro  nell'abitazione,  ovvero  si  sia  provveduto  ad  altra
sistemazione avente carattere di stabilita', e comunque non oltre  la
data di scadenza dello stato di emergenza.