IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la legge 17  febbraio  1982,  n.  46  che,  all'art.  14,  ha
istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  recante  «Misure
urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 23, che
stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui  all'art.  14  della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso  il  Ministero  dello
sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita
sostenibile» ed e' destinato, sulla base  di  obiettivi  e  priorita'
periodicamente  stabiliti  e  nel  rispetto  dei  vincoli   derivanti
dall'appartenenza all'ordinamento comunitario,  al  finanziamento  di
programmi  e  interventi  con  un  impatto  significativo  in  ambito
nazionale  sulla   competitivita'   dell'apparato   produttivo,   con
particolare riguardo alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo
e  innovazione  di  rilevanza  strategica  per  il   rilancio   della
competitivita'   del   sistema   produttivo,   anche    tramite    il
consolidamento dei centri e delle strutture  di  ricerca  e  sviluppo
delle imprese; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  8  marzo  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  16
maggio 2013, n. 113, con il  quale,  in  applicazione  dell'art.  23,
comma 3, del predetto  decreto-legge  n.  83  del  2012,  sono  state
individuate le priorita', le forme e le intensita' massime  di  aiuto
concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile; 
  Visto, in particolare, l'art. 15 del citato decreto 8  marzo  2013,
che prevede che gli interventi del Fondo per la crescita  sostenibile
sono attuati con bandi ovvero direttive del Ministro  dello  sviluppo
economico, che individuano, tra l'altro,  l'ammontare  delle  risorse
disponibili, i requisiti di  accesso  dei  soggetti  beneficiari,  le
condizioni di ammissibilita' dei programmi e/o dei progetti, le spese
ammissibili, la forma e l'intensita' delle  agevolazioni,  nonche'  i
termini e le modalita' per la presentazione delle domande, i  criteri
di valutazione dei  programmi  o  progetti  e  le  modalita'  per  la
concessione ed erogazione degli aiuti; 
  Visto, altresi', l'art. 18 dello stesso decreto 8 marzo  2013  che,
al comma 2, prevede che il Fondo per la  crescita  sostenibile  opera
attraverso le contabilita' speciali, gia' intestate al Fondo rotativo
per l'innovazione tecnologica, ora denominato Fondo per  la  crescita
sostenibile, n. 1201 per l'erogazione dei finanziamenti agevolati, n.
1726 per gli interventi  cofinanziati  dall'Unione  europea  e  dalle
regioni e attraverso l'apposito capitolo di bilancio per la  gestione
delle altre forme di intervento quali i contributi alle spese; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato e, in particolare, l'art.  25  che  stabilisce  le
condizioni per ritenere compatibili con il mercato interno ed  esenti
dall'obbligo di notifica gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre  2013,  relativo  al  Fondo
europeo di sviluppo regionale  (FESR)  e  a  disposizioni  specifiche
concernenti l'obiettivo  «Investimenti  a  favore  della  crescita  e
dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio europeo del 17 dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L 347 del  20  dicembre  2013,  recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo  regionale  (FESR),
sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo  di  coesione,  sul  Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul  Fondo  europeo
per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e  disposizioni  generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo  sociale  europeo,
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi  e
la pesca, e che abroga altresi' il regolamento (CE) n. 1083/2006  del
Consiglio e visti, in particolare, gli articoli 14 e  successivi  che
prevedono l'adozione, da parte degli Stati  membri,  dell'Accordo  di
partenariato quale strumento di programmazione  dei  suddetti  Fondi,
stabilendone i relativi contenuti; 
  Visto, in particolare, l'art. 9 del sopra citato  regolamento  (UE)
n. 1303/2013, che tra gli obiettivi tematici che contribuiscono  alla
realizzazione  della   strategia   dell'Unione   per   una   crescita
intelligente, sostenibile  e  inclusiva,  al  paragrafo  1  individua
quello finalizzato a rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e
l'innovazione (obiettivo tematico 1); 
  Visto,  altresi',  l'art.  68  del  medesimo  regolamento  (UE)  n.
1303/2013 che prevede,  laddove  l'esecuzione  di  un'operazione  dia
origine a costi indiretti, che questi  ultimi  si  possano  calcolare
forfettariamente secondo un  tasso  forfettario  applicato  ai  costi
diretti  ammissibili  basato  su  metodi  esistenti   e   percentuali
corrispondenti,  applicabili  nelle  politiche  dell'Unione  per  una
tipologia analoga di operazione e beneficiario; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre  2013,  che  stabilisce  le
norme in materia  di  partecipazione  e  diffusione  nell'ambito  del
programma quadro di ricerca e  innovazione  (2014-2020)  -  Orizzonte
2020  e  che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.  1906/2006,   e,   in
particolare, l'art. 29 che prevede che i costi indiretti  ammissibili
sono determinati applicando un tasso forfettario del 25 per cento del
totale dei costi diretti ammissibili; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 480/2014  della  Commissione,
del 3 marzo 2014, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea L 138 del 13 maggio 2014, e, in particolare,  l'art.  20  che
prevede che i  costi  indiretti  possano  essere  calcolati  mediante
l'applicazione  di  un  tasso  forfettario  stabilito   conformemente
all'art. 29, paragrafo 1, del citato regolamento  (UE)  n.  1290/2013
per alcuni tipi di operazioni o  alcuni  progetti  facenti  parte  di
operazioni tra le quali quelle sostenute dal FESR comprese nei codici
056, 057 o in quelli da 060 a 065 dei campi di intervento di cui alla
tabella  1  dell'allegato  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.
215/2014 della  Commissione,  del  7  marzo  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L  69  dell'8  marzo  2014,  e
attuate nell'ambito di una delle priorita' di  investimento  previste
dall'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), paragrafo 2,  lettera  b),
paragrafo 3, lettere a) e c), e paragrafo 4, lettera f),  del  citato
regolamento (UE) n. 1301/2013; 
  Visto  l'Accordo  di  partenariato  per  l'Italia,   adottato   con
decisione della  Commissione  europea  C(2014)  8021  final,  del  29
ottobre 2014; 
  Visto il Programma operativo nazionale «Imprese  e  competitivita'»
2014-2020 FESR, adottato  con  decisione  della  Commissione  europea
C(2015) 4444 final, del 23 giugno 2015, come modificato con decisione
della Commissione europea C(2015) 8450 final, del 24 novembre 2015  e
successivamente con decisione della Commissione europea C(2017)  8390
final, del 7 dicembre 2017; 
  Visto, in particolare, l'Asse  I  -  Innovazione,  Azione  1.1.3  -
Sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione attraverso la
sperimentazione e l'adozione di soluzioni  innovative  nei  processi,
nei prodotti e nelle formule  organizzative,  nonche'  attraverso  il
finanziamento dell'industrializzazione dei risultati  della  ricerca,
del  sopra  richiamato  Programma  operativo  nazionale  «Imprese   e
competitivita'» 2014-2020 FERS; 
  Considerato che il Ministero dello sviluppo economico, di  concerto
con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,
in  applicazione   della   normativa   comunitaria   riguardante   la
programmazione 2014-2020 dei fondi  di  sviluppo  e  di  investimento
europei, ha definito,  in  materia  di  ricerca  e  innovazione,  una
Strategia nazionale di  specializzazione  intelligente,  intesa  come
strategia di innovazione  nazionale  che  individua  specifiche  aree
tematiche  prioritarie  di  intervento  che  riflettono  un   elevato
potenziale imprenditoriale in termini di posizionamento  competitivo,
in grado di  rispondere  alle  opportunita'  emergenti  e  ai  futuri
sviluppi del mercato; 
  Considerato  che  la  Commissione   europea,   con   lettera   Ares
(2016)1730825, del 12 aprile 2016, ha  comunicato  che  la  Strategia
nazionale    di    specializzazione    intelligente    soddisfa    la
condizionalita' ex-ante 1.1. di cui al  citato  regolamento  (UE)  n.
1303/2013, art. 19 e allegato XI; 
  Considerato  che  la  Strategia   nazionale   di   specializzazione
intelligente rappresenta, in base a quanto previsto  dall'Accordo  di
partenariato per l'Italia, il  quadro  strategico  esclusivo  per  il
disegno e l'attuazione degli interventi delle politiche  di  ricerca,
sviluppo tecnologico e innovazione attuate nell'ambito dell'obiettivo
tematico 1 di cui all'art. 9 del piu' volte citato  regolamento  (UE)
n. 1303/2013; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 21 marzo 2016, n.  67,  relativo  all'istituzione  della
Cabina di regia di cui all'art. 1, comma 703, lettera c), della legge
23 dicembre 2014, n. 190, che all'art. 1,  comma  2,  stabilisce  che
essa  costituisce,  per  la  programmazione  2014-2020,  la  sede  di
definizione dei piani operativi per ciascuna area tematica  nazionale
anche con riferimento alla Strategia  nazionale  di  specializzazione
intelligente; 
  Considerato che la suddetta Cabina di regia ha  approvato  i  Piani
strategici relativi alle sotto aree tematiche «Agrifood»  e  «Scienze
della  vita»   relative   all'area   tematica   di   specializzazione
intelligente nazionale denominata «Salute, alimentazione  e  qualita'
della vita»; 
  Considerato,  inoltre,  che  il   Cluster   tecnologico   nazionale
«Fabbrica intelligente» ha elaborato una «Roadmap per  la  ricerca  e
l'innovazione» che  si  pone  l'obiettivo  di  descrivere  visioni  e
strategie per il futuro del settore manifatturiero italiano e di  cui
costituisce il documento di posizionamento  ufficiale  trasversale  a
tutte le aree tematiche di specializzazione della Strategia nazionale
di specializzazione intelligente; 
  Considerata  l'esigenza  di  sostenere,  nell'attuale   congiuntura
economica, la  competitivita'  di  specifici  ambiti  territoriali  o
settoriali attraverso un intervento in grado di  favorire  l'adozione
di innovazioni dei processi produttivi o dei prodotti nell'ambito dei
settori applicativi «Fabbrica intelligente»,  «Agrifood»  e  «Scienze
della  vita»  individuate  dalla  predetta  Strategia  nazionale   di
specializzazione intelligente; 
  Ritenuto, nell'ambito degli interventi di cui alla predetta  Azione
1.1.3 del Programma operativo nazionale  «Imprese  e  competitivita'»
2014-2020  FESR,  di  definire  particolari  modalita'  e  procedure,
rispondenti alle specifiche caratteristiche ed esigenze delle imprese
e dei territori  interessati,  per  attuare  uno  o  piu'  interventi
agevolativi in favore di progetti di ricerca e  sviluppo  nell'ambito
dei predetti settori applicativi «Fabbrica intelligente»,  «Agrifood»
e «Scienze della vita»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  1°  giugno
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 25 luglio  2016,  n.  172,  recante  l'intervento  del  Programma
operativo nazionale «Imprese  e  competitivita'»  2014-2020  FESR  in
favore di progetti di ricerca e  sviluppo  negli  ambiti  tecnologici
identificati dal Programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte
2020»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  24  maggio
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 18 agosto 2017, n. 192, che provvede a  ridefinire  le  procedure
per la concessione ed erogazione  delle  agevolazioni,  previste  dal
decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  1°  aprile  2015,  a
favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati  nell'ambito  di
accordi sottoscritti  dal  Ministero  con  le  regioni,  le  province
autonome,   le   altre   amministrazioni   pubbliche    eventualmente
interessate e i soggetti proponenti; 
  Visto il decreto del direttore  generale  per  gli  incentivi  alle
imprese del Ministero dello sviluppo economico  6  agosto  2015,  che
istituisce lo strumento di garanzia  per  la  copertura  del  rischio
legato alla mancata restituzione delle  somme  erogate  a  titolo  di
anticipazione nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   recante
«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive  modificazioni  e
integrazioni,  che   detta   norme   in   materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive
modificazioni  e   integrazioni,   recante   «Disposizioni   per   la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,
n. 59»; 
  Vista la legge 11 novembre 2011, n.  180,  recante  «Norme  per  la
tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    b) «Fondo per la crescita sostenibile»: il Fondo di cui  all'art.
23  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 
    c) «Regioni meno sviluppate»: le  regioni  Basilicata,  Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia; 
    d)  «Regioni  in  transizione»:  le  regioni  Abruzzo,  Molise  e
Sardegna; 
    e)  «Regioni  piu'  sviluppate»:   le   regioni   Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia,  Marche,  Piemonte,
Toscana, Trentino Alto-Adige, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto; 
    f) «Regolamento GBER»: il  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive  modifiche
e integrazioni, che dichiara alcune categorie  di  aiuti  compatibili
con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e  108  del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
    g) «Regolamento (UE) 1303/2013»: il regolamento (UE) n. 1303/2013
del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  17  dicembre  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 347 del  20
dicembre  2013,  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   recante
disposizioni comuni sul Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale,  sul
Fondo sociale europeo, sul  Fondo  di  coesione,  sul  Fondo  europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo  per  gli  affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali  sul  Fondo  europeo  di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di  coesione
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga
il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
    h) «PMI»: le piccole e medie imprese, come definite dall'allegato
1 del Regolamento GBER; 
    i) «contratto di rete»: il contratto di  cui  all'art.  3,  comma
4-ter, del decreto-legge 10 febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  aprile  2009,  n.  33  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    l) «decreto 1°  giugno  2016»:  il  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo  economico  1°  giugno  2016,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  del  25  luglio  2016,  n.  172,
recante l'intervento del Programma  operativo  nazionale  «Imprese  e
competitivita'» 2014-2020 FESR in favore di  progetti  di  ricerca  e
sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal  Programma  quadro
di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020»; 
    m) «decreto 24  maggio  2017»:  il  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo  economico  24  maggio  2017,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 18 agosto 2017, n.  192,  che
provvede a ridefinire le procedure per la concessione  ed  erogazione
delle agevolazioni, previste dal decreto del Ministro dello  sviluppo
economico 1° aprile 2015, a favore dei progetti di ricerca e sviluppo
realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero  con  le
regioni, le province autonome,  le  altre  amministrazioni  pubbliche
eventualmente interessate e i soggetti proponenti; 
    n) «Accordo per l'innovazione»: l'accordo sottoscritto, ai  sensi
del decreto 24 maggio 2017, dal Ministero con le regioni, le province
autonome,   le   altre   amministrazioni   pubbliche    eventualmente
interessate e i soggetti proponenti, diretto a sostenere,  attraverso
la realizzazione di uno o piu'  progetti  di  ricerca  industriale  e
sviluppo sperimentale ammissibili  ai  sensi  del  presente  decreto,
interventi di rilevante impatto  tecnologico  in  grado  di  incidere
sulla  capacita'  competitiva  delle  imprese  anche   al   fine   di
salvaguardare i livelli occupazionali e accrescere la presenza  delle
imprese estere nel territorio nazionale; 
    o) «ricerca industriale»: la ricerca pianificata  o  le  indagini
critiche  miranti  ad  acquisire  nuove  conoscenze  e  capacita'  da
utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o  servizi  o  per
apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi  o  servizi
esistenti. Essa comprende  la  creazione  di  componenti  di  sistemi
complessi e puo' includere la costruzione di prototipi in ambiente di
laboratorio o in un ambiente  dotato  di  interfacce  di  simulazione
verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota,  se  cio'
e' necessario ai fini della ricerca industriale,  in  particolare  ai
fini della convalida di tecnologie generiche; 
    p) «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la  combinazione,  la
strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di
natura scientifica, tecnologica, commerciale e  di  altro  tipo  allo
scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o  migliorati.
Rientrano in questa definizione anche altre attivita' destinate  alla
definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di
nuovi  prodotti,  processi  o  servizi.  Rientrano   nello   sviluppo
sperimentale  la  costruzione  di  prototipi,  la  dimostrazione,  la
realizzazione di prodotti  pilota,  test  e  convalida  di  prodotti,
processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente  che
riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo  primario
e' l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti,  processi
e servizi  che  non  sono  sostanzialmente  definitivi.  Lo  sviluppo
sperimentale puo' quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di
un  prodotto  pilota  utilizzabile  per  scopi  commerciali  che   e'
necessariamente il prodotto commerciale finale  e  il  cui  costo  di
fabbricazione e' troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini
di  dimostrazione  e  di  convalida.  Lo  sviluppo  sperimentale  non
comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche  periodiche
apportate a prodotti, linee di produzione, processi di  fabbricazione
e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali
modifiche rappresentino miglioramenti; 
    q)  «tecnologie  abilitanti  fondamentali»:  le  tecnologie   del
Programma «Orizzonte 2020» (programma quadro di ricerca e innovazione
di cui alla  comunicazione  della  Commissione  europea  COM2011  808
definitivo del 30 novembre 2011)  riportate  nell'allegato  n.  1  al
presente decreto, caratterizzate da un'alta intensita' di  conoscenza
e associate a un'elevata intensita' di ricerca e sviluppo, a cicli di
innovazione rapidi, a consistenti spese di investimento e a posti  di
lavoro altamente qualificati; 
    r) «Organismo di ricerca»: un'entita' (ad esempio, universita'  o
istituti  di  ricerca,  agenzie  incaricate  del   trasferimento   di
tecnologia,  intermediari  dell'innovazione,  entita'   collaborative
reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente  dal  suo
status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o
fonte di finanziamento, la cui finalita'  principale  consiste  nello
svolgere in maniera indipendente attivita' di  ricerca  fondamentale,
di ricerca industriale o di sviluppo  sperimentale  o  nel  garantire
un'ampia  diffusione  dei  risultati  di  tali   attivita'   mediante
l'insegnamento, la pubblicazione o il  trasferimento  di  conoscenze.
Qualora  tale  entita'  svolga   anche   attivita'   economiche,   il
finanziamento, i costi e i ricavi di tali attivita' economiche devono
formare oggetto di contabilita' separata.  Le  imprese  in  grado  di
esercitare un'influenza decisiva  su  tale  entita',  ad  esempio  in
qualita' di azionisti o di soci, non possono godere di alcun  accesso
preferenziale ai risultati generati; 
    s)  «Centro  di  ricerca»:  impresa  con  personalita'  giuridica
autonoma  che  svolge  attivita'  di  ricerca  di  base,  di  ricerca
industriale  o  di  sviluppo  sperimentale,  non   rientrante   nella
definizione di organismo di ricerca; 
    t) «Progetti  Seal  of  excellence»:  i  progetti  di  ricerca  e
sviluppo  presentati  nella  fase  2  del  Programma  Strumento   PMI
«Orizzonte  2020»,  a  cui   e'   stato   riconosciuto,   nell'ambito
dell'iniziativa   pilota   della   Commissione   europea   «Seal   of
excellence», un sigillo di  eccellenza  che  attesta  la  valutazione
positiva ottenuta dal progetto, ma che non sono stati finanziati  per
mancanza di un'adeguata copertura finanziaria; 
    u)  «Fabbrica  intelligente»:  il   settore   applicativo   della
Strategia  nazionale  di   specializzazione   intelligente   che   fa
riferimento a soluzioni tecnologiche destinate all'ottimizzazione dei
processi produttivi  e  di  automazione  industriale,  alla  gestione
integrata della logistica in rete, alle tecnologie di  produzione  di
prodotti realizzati con  nuovi  materiali,  alla  meccatronica,  alla
robotica,  all'utilizzo  di  tecnologie  dell'informazione  e   della
comunicazione (TIC) avanzate per la virtualizzazione dei processi  di
trasformazione e a sistemi per la valorizzazione delle persone  nelle
fabbriche; 
    v) «Agrifood»: il settore applicativo della  Strategia  nazionale
di specializzazione  intelligente  che  fa  riferimento  a  soluzioni
tecnologiche per la produzione, la conservazione, la tracciabilita' e
la qualita' dei cibi, relativo ai comparti  produttivi  riconducibili
all'agricoltura  e  alle   attivita'   connesse,   alle   foreste   e
all'industria   del   legno,   all'industria   della   trasformazione
alimentare e delle  bevande,  all'industria  meccano-alimentare,  del
packaging e dei materiali per il confezionamento; 
    z) «Scienze della vita»: il settore applicativo  della  Strategia
nazionale di specializzazione intelligente  che  comprende  tutte  le
discipline rivolte allo studio della materia e delle specie  viventi,
dai livelli  elementari  agli  organismi  superiori,  all'uomo,  agli
animali, alle piante.