Art. 3 Progetti di ricerca e sviluppo per l'attuazione della Strategia nazionale di specializzazione intelligente 1. I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attivita' di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di loro in relazione all'obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali, come individuate nell'allegato n. 1, nell'ambito delle traiettorie tecnologiche relative ai settori applicativi «Fabbrica intelligente», «Agrifood» e «Scienze della vita» della Strategia nazionale di specializzazione intelligente, come individuate nell'allegato n. 2. 2. I progetti di ricerca e sviluppo di cui al comma 1 possono essere agevolati, qualora ne ricorrano le condizioni ivi indicate, secondo la procedura negoziale definita nel Capo II, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, ovvero secondo la procedura a sportello definita nel Capo III, ai sensi dell'art. 5 del medesimo decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.