Art. 3 
 
 
Progetti di ricerca  e  sviluppo  per  l'attuazione  della  Strategia
             nazionale di specializzazione intelligente 
 
  1. I progetti ammissibili alle  agevolazioni  devono  prevedere  la
realizzazione di attivita'  di  ricerca  industriale  e  di  sviluppo
sperimentale,  strettamente  connesse  tra  di  loro   in   relazione
all'obiettivo previsto dal progetto, finalizzate  alla  realizzazione
di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento  di
prodotti, processi o servizi esistenti,  tramite  lo  sviluppo  delle
tecnologie abilitanti fondamentali, come individuate nell'allegato n.
1, nell'ambito delle traiettorie  tecnologiche  relative  ai  settori
applicativi «Fabbrica  intelligente»,  «Agrifood»  e  «Scienze  della
vita» della Strategia  nazionale  di  specializzazione  intelligente,
come individuate nell'allegato n. 2. 
  2. I progetti di ricerca e sviluppo  di  cui  al  comma  1  possono
essere agevolati, qualora ne ricorrano le  condizioni  ivi  indicate,
secondo la  procedura  negoziale  definita  nel  Capo  II,  ai  sensi
dell'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  123,  ovvero
secondo la procedura a sportello definita  nel  Capo  III,  ai  sensi
dell'art. 5 del medesimo decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.