Art. 4 
 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Possono  beneficiare  delle  agevolazioni  di  cui  al  presente
decreto i seguenti soggetti: 
    a) le imprese che esercitano le attivita' di  cui  all'art.  2195
del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese  artigiane
di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 
    b)  le  imprese  agro-industriali  che  svolgono  prevalentemente
attivita' industriale; 
    c) le imprese che esercitano le attivita' ausiliarie  di  cui  al
numero 5) dell'art. 2195 del codice civile, in favore  delle  imprese
di cui alle lettere a) e b); 
    d) i Centri di ricerca. 
  2. I soggetti di cui al comma  l  possono  presentare,  secondo  le
indicazioni stabilite agli articoli 12, comma 2, e 16,  comma  2,  in
relazione alle specifiche procedure,  progetti  anche  congiuntamente
tra loro. In tale ultimo caso possono beneficiare delle  agevolazioni
anche gli Organismi di ricerca e, limitatamente ai progetti afferenti
il settore applicativo «Agrifood»,  anche  le  imprese  agricole  che
esercitano le attivita' di cui all'art. 2135 del codice civile. 
  3. I progetti congiunti di cui al comma 2 devono essere  realizzati
mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o  ad  altre
forme   contrattuali   di    collaborazione,    quali,    a    titolo
esemplificativo,  il  consorzio  e  l'accordo  di  partenariato.   Il
contratto di rete o le altre  forme  contrattuali  di  collaborazione
devono configurare una concreta  collaborazione  che  sia  stabile  e
coerente rispetto all'articolazione  delle  attivita',  espressamente
finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. In particolare,
il contratto deve prevedere: 
    a) la suddivisione delle competenze, dei costi e  delle  spese  a
carico di ciascun partecipante; 
    b)  la  definizione  degli  aspetti  relativi  alla   proprieta',
all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di  ricerca
e sviluppo; 
    c) l'individuazione, nell'ambito dei soggetti di cui al comma  1,
del  soggetto  capofila,  che  agisce  in  veste  di  mandatario  dei
partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei  medesimi,  con
atto  pubblico  o  scrittura  privata  autenticata,  di  un   mandato
collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero.