(Allegato B)
                                                           Allegato B 
 
Istruzioni relative  al  versamento  del  contributo  agli  oneri  di
  funzionamento  dell'autorita'  garante  della  concorrenza  e   del
  mercato per l'anno 2018 
 
Premessa 
 
    L'art. 5-bis, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.  1,
nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n.  27,
ha aggiunto i commi 7-ter e  7-quater  all'art.  10  della  legge  10
ottobre 1990, n. 287. 
    Ai sensi dell'art. 10, comma  7-ter,  della  legge  n.  287/1990,
introdotto dal comma 1 dell'art.  5  bis,  decreto-legge  24  gennaio
2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione  24  marzo
2012, n. 27, in sede di prima applicazione, all'onere  derivante  dal
funzionamento dell'Autorita' si provvede mediante  un  contributo  di
importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo
bilancio approvato dalle societa'  di  capitale,  con  ricavi  totali
superiori a 50 milioni di euro, fermi restando  i  criteri  stabiliti
dal comma 2 dell'art. 16 della legge n.  287/1990  e  che  la  soglia
massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non puo' essere
superiore a cento volte la misura minima. 
    Ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater, della  legge  n.  287/1990
per gli anni successivi, a decorrere dall'anno 2014, il contributo e'
versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente  all'Autorita'
con le modalita'  determinate  dall'Autorita'  medesima  con  propria
deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalita' di
contribuzione possono essere  adottate  dall'Autorita'  medesima  con
propria deliberazione, nel limite massimo dello  0,5  per  mille  del
fatturato   risultante   dal   bilancio   approvato   precedentemente
all'adozione della delibera, ferma  restando  la  soglia  massima  di
contribuzione di cui al comma 7-ter. 
    L'Autorita', nell'adunanza del 23 maggio 2018,  ha  approvato  le
presenti istruzioni con  le  quali  intende  fornire  indicazioni  ai
soggetti tenuti al versamento del contributo per l'anno 2018. 
 
A. Soggetti tenuti al versamento del contributo e determinazione  dei
  ricavi su cui calcolare il contributo. 
 
    Sono tenute al versamento del contributo le societa' di  capitale
che presentano ricavi risultanti dalla voce A1  del  conto  economico
(ricavi delle vendite  e  delle  prestazioni)  del  bilancio  annuale
approvato - alla data della delibera dell'Autorita'  del  10  gennaio
2018 - superiori a 50 milioni  di  euro,  fermi  restando  i  criteri
stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990. 
 
B. Misura del contributo. 
 
    Per l'anno 2018, il contributo e' pari allo 0,055 per  mille  del
fatturato risultante dal bilancio annuale approvato dalle societa' di
capitale alla data del 10 gennaio 2018. 
    Il contributo e' determinato applicando detta aliquota ai  ricavi
risultanti dalla voce A1 del conto  economico  del  bilancio  annuale
approvato alla data del 10 gennaio 2018,  fermi  restando  i  criteri
stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990. 
    La soglia massima di contribuzione a carico di  ciascuna  impresa
non puo' essere superiore a cento volte la misura minima. 
 
C. Modalita' e termini di versamento del contributo. 
 
    Il versamento dovra' essere effettuato entro il 31 luglio 2018, a
partire dal 1° luglio 2018. 
    Al fine di agevolare le imprese contribuenti,  il  pagamento  del
contributo puo'  essere  eseguito  utilizzando  il  bollettino  M.Av.
spedito  a  ciascuna  societa'  tramite  posta  ordinaria   e   posta
elettronica certificata. Il bollettino M.Av. puo' essere pagato: 
      presso tutti gli sportelli bancari del territorio nazionale; 
      attraverso le  soluzioni  di  remote  banking/internet  banking
messe  a  disposizione  dai  prestatori  di  servizio  di   pagamento
abilitati. 
    Il pagamento del contributo puo' essere effettuato anche  tramite
la piattaforma PagoPA, ai sensi dell'art. 5, del decreto  legislativo
7 marzo 2005, n. 82. Nel caso in cui la societa' volesse ricorrere  a
tale strumento di pagamento, dovra' inoltrare richiesta alla  casella
di posta elettronica contributo@agcm.it entro il 10  luglio  2018.  A
fronte della richiesta, verra' inviato alla societa',  tramite  posta
elettronica certificata, l'avviso di pagamento PagoPA. 
    Resta ferma, comunque, la facolta'  di  effettuare  il  pagamento
mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 70000 X11  intestato
a «Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato» presso la Banca
Popolare di Sondrio identificato dal codice IBAN  IT83F  05696  03225
0000 70000 X11. 
    All'atto del  versamento,  nella  causale  per  il  beneficiario,
devono essere  indicati  la  denominazione  del  soggetto  tenuto  al
versamento, il codice fiscale e  la  descrizione  della  causale  del
versamento. 
    Il mancato o parziale  versamento  del  contributo  entro  il  31
luglio 2018 comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva,
mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali  saranno  dovute,
oltre agli  interessi  legali  applicati  a  partire  dalla  data  di
scadenza del termine per il pagamento, le  maggiori  somme  ai  sensi
della vigente normativa. 
    Per  ogni  ulteriore  informazione  e  chiarimento  e'  possibile
contattare l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del  mercato,
inviando   un   messaggio   alla   casella   di   posta   elettronica
contributo@agcm.it 
 
                              -------- 
 
A. Modalita' e termini per il versamento 
 
    A.1 Quando dovra' essere versato il contributo per l'anno 2018? 
    Il contributo dovra' essere versato entro il 31 luglio 2018. 
    A.2 Sono previste sanzioni in  caso  di  mancato  versamento  del
contributo? 
    No, non sono previste sanzioni. In caso di tardivo pagamento sono
dovuti gli interessi di mora  nella  misura  legale  per  il  periodo
intercorrente tra la data di scadenza di pagamento del  contributo  e
la data di effettuazione del pagamento,  nonche'  le  maggiori  spese
connesse alla riscossione coattiva tramite ruolo. 
    A.3 Il contributo e' deducibile ai fini fiscali? 
    L'Autorita' non e'  competente  a  pronunciarsi  in  merito  alla
deducibilita' ai fini fiscali del contributo. 
 
B. Soggetti tenuti al versamento del contributo 
 
    B.1 Chi e' tenuto al versamento del contributo? 
    (la presente FAQ n. B.1 e' stata  modificata  in  data  1°  marzo
2017) 
    Sono tenute al versamento le societa' di capitali,  iscritte  nel
registro delle imprese delle camere  di  commercio  italiane,  i  cui
ricavi della voce A1 del conto economico dell'ultimo bilancio annuale
approvato alla data del 10 gennaio 2018  superino  i  50  milioni  di
euro. 
    B.2 Il contributo si applica  a  tutte  le  societa'  con  ricavi
superiori a 50 milioni o solo quelle soggette all'obbligo di notifica
per le operazioni di concentrazione? 
    Vedi FAQ B.1. 
    B.3 L'obbligo di  versamento  del  contributo  riguarda  le  sole
societa' italiane o anche le societa' straniere che realizzano ricavi
in Italia? 
    (la presente FAQ n. B3 e' stata modificata in data 1° marzo 2017) 
    Le  societa'  soggette  al  versamento  del  contributo  sono  le
societa' italiane con ricavi superiori a 50 milioni di euro  iscritte
al registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio italiane. 
    Le societa' straniere sono tenute al  versamento  del  contributo
solo nell'ipotesi in cui esse abbiano in Italia sedi  secondarie  con
rappresentanza stabile soggette ad obbligo di iscrizione al  registro
delle imprese. In tal caso la  base  di  calcolo  del  contributo  e'
costituita dall'ammontare complessivo della voce ricavi A1 del  conto
economico (o voce corrispondente per i bilanci di  esercizio  redatti
secondo  principi  contabili  internazionali),  del  bilancio   della
stabile organizzazione se redatto, ovvero della  voce  corrispondente
ai  ricavi  realizzati  dalla  stabile  organizzazione  italiana  nel
bilancio della casa madre. 
    In mancanza di tali dati per il  calcolo  del  contributo  dovra'
farsi riferimento alle ultime scritture contabili redatte, alla  data
della delibera dell'Autorita' n. 26922 del 10 gennaio 2018,  ai  fini
IRAP. 
    B.4 Le societa' estere sono soggette al pagamento del  contributo
per il fatto di avere un ufficio di rappresentanza o  commerciale  in
Italia o solo se hanno sede legale in Italia? 
    Vedi FAQ B.3. 
    B.5 Sono soggette al contributo anche le societa' cooperative per
azioni o a responsabilita' limitata? 
    Si', anche le societa' cooperative per azioni o a responsabilita'
limitata, ivi  incluse  le  cooperative  sociali,  sono  soggette  al
versamento del contributo. 
    B.6 Nel caso di consorzi di societa' (o di societa'  consortili),
sono  soggette  al  contributo  sia  il  consorzio  (o  le   societa'
consortili) che le singole societa' consorziate? 
    No, nel  caso  dei  consorzi  o  delle  societa'  consortili,  la
contribuzione va versata solamente dalle societa' consorziate. 
    B.7 Chi e' tenuto al versamento in caso di fusione/cessione? 
    Come per qualsiasi  altro  tipo  di  obbligazione,  nel  caso  di
fusione  e  cessione,  le  obbligazioni  relative  al  pagamento  del
contributo sono trasferite al soggetto che  subentra  nei  diritti  e
obblighi esistenti in capo  alla  societa'  oggetto  di  fusione  e/o
cessione. Ai  fini  del  calcolo  del  contributo,  il  soggetto  che
subentra nei diritti ed obblighi dovra' fare  riferimento  all'ultimo
bilancio approvato alla data del 10 gennaio 2018 da ciascuna societa'
singolarmente considerata senza sommare, quindi,  i  fatturati  delle
medesime. 
    B.8 Sono tenute al versamento del contributo  anche  le  societa'
estinte? 
    No, le societa' estinte e, quindi, cancellate dal registro  delle
imprese entro l'anno precedente a quello di  competenza  delle  somme
versate a titolo di contribuzione non sono  obbligate  al  versamento
del  contributo,   fatto   salvo   quanto   previsto   in   caso   di
fusione/cessione alla FAQ B.7. 
    B.9 Le societa' di nuova costituzione sono obbligate a versare il
contributo? 
    No, le societa' di nuova  costituzione  che  non  abbiano  ancora
approvato alcun bilancio alla data  del  10  gennaio  2018  non  sono
tenute al versamento del contributo per l'anno 2018. 
    B.10 Sono tenute al versamento del contributo le imprese in stato
di liquidazione o soggette a procedure concorsuali? 
    (la presente FAQ n. B.10 e' stata modificata in  data  18  giugno
2015 e in data 1° marzo 2017) 
    Le imprese soggette a  procedure  concorsuali  -  ferma  restando
l'applicazione  dell'ordinario  criterio  di  legge  per  il  periodo
precedente all'apertura della procedura - sono tenute  al  versamento
del   contributo   successivamente   all'apertura   della   procedura
concorsuale solo se la societa' ha continuato a esercitare  attivita'
d'impresa producendo ricavi superiori a 50 milioni di euro.  In  tali
casi, in assenza di un bilancio approvato alla  data  della  delibera
dell'Autorita' del 10 gennaio 2018, per  il  calcolo  del  contributo
dovra' farsi riferimento alle  ultime  scritture  contabili,  redatte
alla medesima data, al fine di calcolare l'IRAP. 
    L'apertura dello stato di liquidazione ordinaria  non  fa  venire
meno l'obbligo di versamento del contributo e pertanto le societa' in
stato  di  liquidazione  ordinaria  sono  tenute  al  pagamento   del
contributo sulla base del fatturato risultante  dall'ultimo  bilancio
approvato alla data della  delibera  dell'Autorita'  del  10  gennaio
2018. 
 
C. Importo del contributo 
 
    C.1 A quale bilancio societario occorre far  riferimento  per  il
calcolo del contributo da versare? 
    All'ultimo bilancio di  esercizio  annuale  approvato  alla  data
della delibera AGCM n 26922, ossia alla data del 10 gennaio 2018. 
    C.2 Il fatturato  da  prendere  in  considerazione  ai  fini  del
calcolo del  contributo  e'  il  fatturato  mondiale  della  societa'
italiana o il solo fatturato relativo a vendite in Italia? 
    Per il calcolo del contributo va considerato come base di calcolo
l'ammontare complessivo della voce ricavi A1 del  conto  economico  o
voce corrispondente  per  i  bilanci  di  esercizio  redatti  secondo
principi  contabili  internazionali  (sulla  base  delle   previsioni
dell'art. 2425-bis, comma 1, del codice civile). 
    C.3 Qual e' l'importo minimo di contribuzione per il 2018? 
    L'importo minimo e' 2.750,00 euro, che corrisponde allo 0,055 per
mille del fatturato minimo soggetto a contribuzione  (50  milioni  di
euro). 
    C.4 A quale cifra l'importo da versare deve essere arrotondato? 
    L'importo puo' essere versato  con  arrotondamento  all'euro  per
difetto se la frazione  e'  inferiore  a  50  centesimi,  ovvero  per
eccesso se uguale o superiore a detto importo. 
    C.5 Come devono procedere al calcolo del contributo  le  societa'
di  trading/distribuzione  (acquisto  e   successiva   rivendita   ai
distributori/clienti finali)? 
    Le societa'  di  trading/distribuzione  devono  fare  riferimento
all'ammontare complessivo della voce ricavi A1 del conto economico  o
voce corrispondente  per  i  bilanci  di  esercizio  redatti  secondo
principi contabili internazionali. 
    C.6  Come  devono  procedere  al  calcolo   del   contributo   le
concessionarie di pubblicita', i tour operator le agenzie di viaggi? 
    Le concessionarie di pubblicita' devono escludere dal computo dei
ricavi  assoggettabili  alla  contribuzione  i  ricavi  riversati  ai
titolari dei mezzi  di  comunicazione  sui  quali  viene  diffuso  il
messaggio pubblicitario. 
    I  tour  operator  devono  sottrarre  dalla  voce  A1  del  conto
economico i soli  costi  diretti  sostenuti  per  l'acquisizione  dei
servizi presso i fornitori terzi e le provvigioni passive pagate alle
agenzie di viaggi. 
    Le agenzie di viaggi devono considerare, come base di calcolo, la
parte  della  voce  A1  del  conto  economico  relativa   alle   sole
provvigioni attive percepite per l'attivita' di intermediazione. 
    C.7  Come  devono  calcolare  il  contributo   le   societa'   di
somministrazione di lavoro? 
    Le societa' di somministrazione di lavoro  devono  escludere  dal
computo dei ricavi assoggettabili alla  contribuzione  i  soli  costi
sostenuti per i  lavoratori  interinali,  corrispondenti  all'importo
rimborsato  alle  stesse   dalle   imprese   clienti   utilizzatrici,
considerando, quindi, la commissione percepita  per  il  servizio  di
fornitura di manodopera. 
    C.8 Per le societa' di assicurazione, ai fini dell'individuazione
dei ricavi totali  per  il  calcolo  del  contributo,  si  deve  fare
riferimento al valore dei premi incassati? 
    Si',   per   le    societa'    di    assicurazione,    ai    fini
dell'individuazione dei ricavi totali per il calcolo del  contributo,
occorre  fare  riferimento  all'ammontare   complessivo   dei   premi
incassati come desumibile dalla denuncia presentata all'Agenzia delle
entrate competente territorialmente entro il 31 maggio 2017. 
    C.9 Qual e' il fatturato da prendere in  considerazione  ai  fini
del  calcolo  del  contributo  dovuto  dalle  societa'   holding   di
partecipazione? 
    Ai  fini  del  calcolo  del   fatturato   per   le   holding   di
partecipazione,  vale  a  dire  per  le  societa'  la  cui  attivita'
principale consiste nell'assunzione di partecipazioni,  occorre  fare
riferimento al criterio del decimo del totale dell'attivo dello stato
patrimoniale, esclusi i conti d'ordine. Detto criterio si  applica  a
prescindere   dalla   natura   finanziaria   o   industriale    delle
partecipazioni detenute. 
    C.10 Qual e' il fatturato da prendere in considerazione  ai  fini
del calcolo del contributo dovuto  dalle  societa'  di  gestione  del
risparmio e dalle societa' di leasing e factoring? 
    Ai fini del calcolo del fatturato per le societa' di gestione del
risparmio e per le societa'  di  leasing  e  factoring  occorre  fare
riferimento al criterio del decimo del totale dell'attivo dello stato
patrimoniale, esclusi i conti d'ordine. 
 
D. Gruppi societari 
 
    D.1 Nel caso di gruppo,  si  deve  far  riferimento  al  bilancio
consolidato o ai bilanci di esercizio delle singole societa? 
    Il calcolo  del  contributo  di  gruppo  deve  essere  effettuato
sommando i singoli contributi dovuti dalle societa' che sono soggette
all'obbligo di contribuzione in quanto singolarmente  superano  i  50
milioni di euro di ricavi sulla base dei bilanci di  esercizio  delle
stesse. 
    D.2 Nel caso di  bilanci  consolidati  (che  includono  quindi  i
ricavi di tutte  le  societa'  del  gruppo),  esiste  un  obbligo  di
versamento del contributo in capo  alla  capogruppo  sulla  base  dei
ricavi consolidati? 
    No, il  bilancio  cui  si  fa  riferimento  per  l'individuazione
dell'eventuale contributo da versare e' il bilancio di  esercizio  di
ogni singola impresa, non il bilancio consolidato. 
    D.3 Le societa' italiane  appartenenti  a  gruppi  societari  che
singolarmente non superano la soglia dei  50  milioni  di  ricavi  ma
superano detta soglia  solo  aggregate  a  livello  di  gruppo,  sono
soggette al versamento del contributo? 
    No,  il  bilancio  da  tenersi  in   considerazione   e'   quello
d'esercizio di ciascuna singola societa', non quello  consolidato  di
gruppo. Pertanto, le societa' italiane che,  singolarmente,  superano
la soglia dei 50 milioni di ricavi  sono  tenute  al  versamento  del
contributo. 
    D.4  I  gruppi  di  societa'  hanno  come   limite   massimo   di
contribuzione il tetto massimo di 275.000,00 euro? 
    Si', i gruppi di societa' di cui all'art. 2359 del codice  civile
(vedi FAQ D.6) - le cui societa'  siano  soggette  al  versamento  in
quanto singolarmente eccedenti la soglia dei 50 milioni di euro per i
ricavi - hanno come limite massimo della  contribuzione  cento  volte
l'importo minimo, pari, per il 2018, a 275.000,00 euro. 
    Il riferimento al gruppo di societa' di cui all'art. 2359  codice
civile per l'applicazione del tetto  massimo  di  contribuzione  deve
intendersi alle societa'  controllate  in  presenza  delle  forme  di
controllo indicate nello stesso art. 2359 del codice  civile,  e  non
alle societa' collegate. 
    D.4-bis Nel caso in cui una societa' estera controlli due o  piu'
societa' italiane delle quali una sia «capogruppo» di altre  societa'
italiane e l'altra  o  le  altre  siano  controllate  dalla  societa'
estera, ma non dalla capogruppo  italiana,  il  pagamento  effettuato
dalla societa' capogruppo italiana  con  tetto  massimo  per  il  suo
gruppo  esonera  la  o  le  altre  societa'   italiane,   controllate
direttamente  dalla  societa'  estera  ma   non   controllate   dalla
capogruppo italiana, dal pagamento del contributo? 
    (la presente FAQ n. D.4-bis e' stata introdotta in data 1°  marzo
2017) 
    No, in tale ipotesi il pagamento del contributo  da  parte  della
capogruppo  italiana  non  esonera  la  o   le   societa'   italiane,
controllate direttamente dalla societa'  estera  ma  non  controllate
dalla capogruppo italiana, dal pagamento del contributo. 
    D.5 Cosa succede nelle partite infragruppo? 
    Nel caso di  societa'  legate  da  rapporti  di  controllo  o  di
collegamento di cui all'art. 2359 codice civile ovvero sottoposte  ad
attivita' di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 codice
civile anche mediante rapporti commerciali all'interno  del  medesimo
gruppo, ciascuna societa' e' tenuta a versare un autonomo  contributo
la cui entita' deve essere calcolata in relazione ai ricavi  iscritti
a bilancio derivanti dall'attivita' svolta dalla singola societa'. 
    D.6 Nel caso di societa' controllate ai sensi dell'art. 2359  del
codice  civile,  ovvero  sottoposte  ad  attivita'  di  direzione   e
coordinamento, il contributo puo' essere versato dalla societa' madre
per conto  delle  societa'  controllate/sottoposte  ad  attivita'  di
direzione e coordinamento e in caso con un unico versamento? 
    Si', il versamento puo' essere disposto dalla societa'  madre  ma
singolarmente per ciascuna delle  societa'  soggette  al  contributo.
Ogni bonifico dovra' riportare nella causale per il  beneficiario  il
codice fiscale e la denominazione sociale della singola societa'  cui
il versamento fa riferimento. Solo  ed  esclusivamente  nel  caso  si
raggiunga la soglia massima per il gruppo di societa' (vedi FAQ D.4),
e' ammesso un unico versamento, la cui causale  per  il  beneficiario
dovra' riportare il codice fiscale e la denominazione  sociale  della
societa' madre del gruppo cui il versamento fa riferimento. 
    D.7 Esistono dei  criteri  per  la  ripartizione  del  contributo
massimo di euro 275.000,00 nell'ambito di un gruppo di societa? 
    Il criterio di ripartizione del contributo massimo di  275.000,00
euro applicabile al gruppo e' irrilevante. Vedi FAQ D.4 e D.6.