Art. 3 Soggetti beneficiari 1. Possono beneficiare dell'agevolazione di cui al presente decreto le PMI che: a) sono costituite e regolarmente iscritte al registro delle imprese alla data di presentazione della domanda di cui all'art. 6; b) operano nei settori economici rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento di esenzione, compreso quello della produzione primaria di prodotti agricoli; c) sostengono, a decorrere dal 1° gennaio 2018, costi di consulenza allo scopo di ottenere, entro il 31 dicembre 2020, l'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo; d) presentano domanda di ammissione alla quotazione successivamente al 1° gennaio 2018; e) ottengono l'ammissione alla quotazione con delibera adottata dal gestore del mercato entro la data del 31 dicembre 2020; f) non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea; g) sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; h) non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficolta' cosi' come individuata nel regolamento di esenzione.