Art. 2 
 
                  Uso di taluni prodotti e sostanze 
 
  1. Al fine di verificare la disponibilita'  dei  prodotti  e  delle
sostanze  per  uso  enologico  contrassegnati  da  asterisco  di  cui
all'allegato VIII bis del regolamento (CE) n. 889/2008  ottenuti  con
metodo biologico o ottenuti da materie prime biologiche,  l'operatore
si  attiene  alla  procedura  descritta  nell'allegato  al   presente
decreto.