Art. 2 Uso di taluni prodotti e sostanze 1. Al fine di verificare la disponibilita' dei prodotti e delle sostanze per uso enologico contrassegnati da asterisco di cui all'allegato VIII bis del regolamento (CE) n. 889/2008 ottenuti con metodo biologico o ottenuti da materie prime biologiche, l'operatore si attiene alla procedura descritta nell'allegato al presente decreto.