Art. 3 
 
                       Circostanze calamitose 
 
  1. Ai sensi dell'art. 47 del regolamento (CE)  889/2008,  comma  1,
lettera e) le Regioni e le Province autonome  di  Trento  e  Bolzano,
autorizzano, in determinate zone del  proprio  territorio,  l'uso  di
anidride solforosa, fino ad un tenore massimo  fissato  conformemente
al Reg. (CE) n. 606/2009, per singola campagna. 
  2. Le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sulla scorta
delle indicazioni contenute in uno specifico documento  di  indirizzo
«Linee Guida», emanato dal Ministero in  accordo  con  le  Regioni  e
Province autonome di Trento e Bolzano entro tre mesi dell'entrata  in
vigore del presente decreto, determinano i criteri  che  giustificano
il ricorso alla deroga ed accertano la sussistenza  delle  condizioni
meteorologiche. La  documentazione  attestante  l'accertamento  delle
condizioni  meteorologiche  eccezionali  che  hanno  determinato   il
deterioramento della situazione  sanitaria  delle  uve  biologiche  a
causa di gravi attacchi batterici  o  micotici  e'  conservata  dalle
Regioni  e  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  e  tenuta   a
disposizione dell'autorita' competente nazionale. 
  3. Gli operatori comunicano  all'Organismo  di  controllo,  cui  e'
assoggettata  la  propria  attivita',  il  ricorso  alla   deroga   e
conservano i documenti  contabili  dai  quali  risulta  che  si  sono
avvalsi della deroga, compreso il provvedimento regionale di  cui  al
paragrafo precedente, per cinque anni. 
  4. Gli Organismi di controllo, entro il 30  giugno  della  campagna
vitvinicola interessata, comunicano alle Regioni e Province  Autonome
di Trento  e  Bolzano,  competenti  per  territorio,  l'elenco  degli
operatori che si sono avvalsi della deroga. 
  5. Le Regioni e le Province Autonome di  Trento  e  Bolzano,  entro
dieci giorni dalla data di adozione del provvedimento di cui a  primo
paragrafo, ne danno comunicazione  al  Ministero.  Le  Regioni  e  le
Province Autonome di Trento e Bolzano, entro la fine  della  campagna
vitivinicola  interessata,  devono  altresi'  inviare  al  Ministero,
l'elenco degli operatori che usufruiscono della deroga.