Art. 3 Circostanze calamitose 1. Ai sensi dell'art. 47 del regolamento (CE) 889/2008, comma 1, lettera e) le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, autorizzano, in determinate zone del proprio territorio, l'uso di anidride solforosa, fino ad un tenore massimo fissato conformemente al Reg. (CE) n. 606/2009, per singola campagna. 2. Le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sulla scorta delle indicazioni contenute in uno specifico documento di indirizzo «Linee Guida», emanato dal Ministero in accordo con le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano entro tre mesi dell'entrata in vigore del presente decreto, determinano i criteri che giustificano il ricorso alla deroga ed accertano la sussistenza delle condizioni meteorologiche. La documentazione attestante l'accertamento delle condizioni meteorologiche eccezionali che hanno determinato il deterioramento della situazione sanitaria delle uve biologiche a causa di gravi attacchi batterici o micotici e' conservata dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e tenuta a disposizione dell'autorita' competente nazionale. 3. Gli operatori comunicano all'Organismo di controllo, cui e' assoggettata la propria attivita', il ricorso alla deroga e conservano i documenti contabili dai quali risulta che si sono avvalsi della deroga, compreso il provvedimento regionale di cui al paragrafo precedente, per cinque anni. 4. Gli Organismi di controllo, entro il 30 giugno della campagna vitvinicola interessata, comunicano alle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, competenti per territorio, l'elenco degli operatori che si sono avvalsi della deroga. 5. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, entro dieci giorni dalla data di adozione del provvedimento di cui a primo paragrafo, ne danno comunicazione al Ministero. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, entro la fine della campagna vitivinicola interessata, devono altresi' inviare al Ministero, l'elenco degli operatori che usufruiscono della deroga.