Art. 4 
 
                         Documenti contabili 
 
  1. In relazione agli obblighi sulla tenuta dei documenti  contabili
di cui all'art. 66 del regolamento (CE)  n.  889/2008  gli  operatori
utilizzano i documenti ed i registri previsti dal regolamento (CE) n.
436/09 nel rispetto delle relative disposizioni nazionali. 
  2. In riferimento a quanto previsto dal primo paragrafo i  prodotti
biologici sono contraddistinti dal termine «biologico».