Art. 4 Documenti contabili 1. In relazione agli obblighi sulla tenuta dei documenti contabili di cui all'art. 66 del regolamento (CE) n. 889/2008 gli operatori utilizzano i documenti ed i registri previsti dal regolamento (CE) n. 436/09 nel rispetto delle relative disposizioni nazionali. 2. In riferimento a quanto previsto dal primo paragrafo i prodotti biologici sono contraddistinti dal termine «biologico».