Art. 8 
 
 
          Sezione B: area riservata alle s.a. e alle S.O.A. 
 
  1. La sezione «B» e' ad accesso riservato alle s.a. e alle  S.O.A..
E', altresi', accessibile agli o.e. destinatari del provvedimento  di
annotazione  per  la  visione  della  propria   posizione,   mediante
presentazione di istanza all'ufficio  competente,  nelle  more  della
definizione di una apposita procedura telematica di cui all'art. 10. 
  2. La sezione «B»  per  gli  o.e.  qualificati  e  non  qualificati
contiene: 
    a)  le  notizie,  le  informazioni  e  i   dati   concernenti   i
provvedimenti  di  esclusione  dalla  partecipazione  alle  procedure
d'appalto o di concessione e di revoca dell'aggiudicazione; 
    b) le notizie, le informazioni e  i  dati  emersi  nel  corso  di
esecuzione dei contratti  pubblici,  tra  cui  rientrano  le  carenze
nell'esecuzione  di  un  precedente  contratto  di   appalto   o   di
concessione che hanno causato l'applicazione di penali  nella  misura
indicata nelle Linee  Guida  emanate  in  materia  o  la  risoluzione
anticipata del contratto, dando evidenza  di  un  eventuale  giudizio
pendente; 
    c) le dichiarazioni relative agli avvalimenti,  di  cui  all'art.
89, del codice, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva; 
    d) i provvedimenti interdittivi  a  contrarre  con  le  pubbliche
amministrazioni  e  alla  partecipazione  a  gare  pubbliche  di  cui
all'art. 14, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
    e)  le  ulteriori  misure   interdittive   che   impediscono   la
partecipazione alle gare e la stipula dei contratti o subcontratti; 
    f)  i  provvedimenti  sanzionatori   di   natura   pecuniaria   e
interdittiva comminati dall'Autorita'; 
    g)   i   provvedimenti   di   natura    sanzionatoria    adottati
dall'Autorita' di cui e' gia' trascorso il periodo interdittivo dalla
partecipazione alle gare; 
    h) le informazioni inerenti la sussistenza di cause di decadenza,
di sospensione o di divieto previste dall'art. 67, codice antimafia o
di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4,
del medesimo codice antimafia; 
    i) le informazioni inerenti le cessazioni di attivita' risultanti
dal registro delle imprese, ove comunicate; 
    j) le comunicazioni effettuate dal Procuratore  della  Repubblica
competente all'Autorita', ai sensi dell'art. 80, comma 5,  lett.  l),
circa l'omessa denuncia da parte dell'o.e. all'autorita'  giudiziaria
di essere stato vittima dei reati previsti  dagli  artt.  317  e  629
c.p.; 
    k)  le  comunicazioni  effettuate  dal  prefetto  al   Presidente
dell'Autorita' ai sensi dell'art. 32, decreto-legge 24 giugno 2014 n.
90 circa l'adozione delle misure straordinarie di gestione,  sostegno
e  monitoraggio  alle  imprese,  dando  evidenza  di  un'eventuale  e
successiva  applicazione  all'o.e.   della   misura   del   controllo
giudiziario ex art. 34-bis, codice antimafia. 
  3. La sezione «B» per gli o.e. qualificati contiene anche: 
    a) la perdita dei requisiti di qualificazione  che  dia  luogo  a
ridimensionamento o decadenza dell'attestazione di qualificazione per
l'esecuzione di lavori pubblici; 
    b) gli avvalimenti utilizzati ai fini del conseguimento, da parte
delle imprese ausiliate, dell'attestazione S.O.A.,  nonche'  l'elenco
dei requisiti di cui all'art. 89 messi  a  disposizione  dall'impresa
ausiliaria; 
    c) la perdita del requisito relativo al possesso del  sistema  di
qualita' aziendale riconosciuto dagli organismi di certificazione; 
    d) la falsita' delle dichiarazioni rese in merito ai requisiti  e
alle condizioni rilevanti per il conseguimento  dell'attestazione  di
qualificazione prevista dall'art. 84, comma 1, del codice; 
    e)   i   certificati   dei   lavori   utili   al    conseguimento
dell'attestazione di qualificazione.