Art. 10 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Ai sensi dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo  n.  150
del 2015, dalla data di adozione del presente decreto, le  previsioni
di cui all'art. 4, commi 41 e 42, della legge  n.  92  del  2012  non
trovano piu' applicazione. 
  2. L'art. 4 trova applicazione a decorrere dalla piena operativita'
del sistema informativo unitario delle politiche del  lavoro  tramite
cui e' reso disponibile il sistema  di  classificazione  dei  settori
economico-professionali. Nelle more si fa riferimento al profilo o ai
profili professionali per i quali il  lavoratore  ha  manifestato  la
disponibilita' nel patto di servizio personalizzato. 
  3. Dall'attuazione delle  disposizioni  del  presente  decreto  non
derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 10 aprile 2018 
 
                                                 Il Ministro: Poletti 

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2018 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 1971