Art. 7 
 
Entita' della retribuzione per i percettori di misure di sostegno  al
                               reddito 
 
  1. Per i soggetti destinatari di misure di sostegno al  reddito  di
cui agli articoli 21 e 23 del decreto legislativo n.  150  del  2015,
indipendentemente  dalla  durata  dello  stato   di   disoccupazione,
l'offerta di lavoro e' congrua se l'entita'  della  retribuzione,  al
netto dei contributi a carico del lavoratore, e' superiore di  almeno
il  20  per  cento   dell'indennita'   percepita   nell'ultimo   mese
precedente, senza considerare l'eventuale integrazione a  carico  dei
fondi di solidarieta' di cui decreto legislativo 14  settembre  2015,
n. 148. 
  2. L'Inps mette a disposizione dei centri  per  l'impiego,  per  il
tramite del sistema informativo unitario delle politiche del  lavoro,
tutte le informazioni relative alle indennita' erogate dall'Istituto.