Art. 8 
 
Condizionalita' e giustificato  motivo  di  rifiuto  dell'offerta  di
                           lavoro congrua 
 
  1. La mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua ai sensi
del presente decreto, in assenza di  giustificato  motivo,  determina
l'applicazione dei meccanismi di condizionalita' di cui agli articoli
21 e 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015. 
  2. Il giustificato motivo ricorre in caso di: 
    a) documentato stato di malattia o di infortunio; 
    b) servizio civile e richiamo alle armi; 
    c) stato di gravidanza, per  i  periodi  di  astensione  previsti
dalla legge; 
    d) gravi motivi familiari documentati o certificati; 
    e) casi di limitazione legale della mobilita' personale; 
    f)  ogni  comprovato  impedimento  oggettivo  o  causa  di  forza
maggiore, documentati o certificati cioe' ogni  fatto  o  circostanza
che impedisca al soggetto di accettare l'offerta di lavoro congrua. 
  3. Le ipotesi di giustificato motivo, salvo casi eccezionali,  sono
comunicate e documentate entro due giorni lavorativi  dalla  proposta
dell'offerta di lavoro congrua, pena  l'applicazione  delle  sanzioni
previste dalla legge. 
  4. Nel caso in cui le giustificazioni di cui al comma 3  non  siano
ritenute  idonee,  il  centro  per  l'impiego  ne  da'  comunicazione
all'interessato il quale, nei successivi due giorni, puo' chiedere di
essere sentito. 
  5. Il centro per l'impiego, in caso di necessita' di chiarimenti in
merito a fattispecie specifiche relative alla sussistenza o  meno  di
un giustificato motivo, puo' presentare richiesta di parere, d'intesa
e  per  il  tramite  dei  competenti  uffici  regionali,   all'ANPAL,
prospettando la  possibile  soluzione  da  adottare.  Decorsi  trenta
giorni dalla ricezione della richiesta,  senza  che  l'ANPAL  si  sia
pronunciata, la soluzione prospettata dal  centro  per  l'impiego  si
considera assentita.