Art. 9 Collocamento mirato di cui alla legge n. 68 del 1999 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle persone con disabilita' di cui all'art. 1 della legge n. 68 del 1999 in quanto compatibili con quanto disposto dai commi 2 e 3. 2. Per le persone con disabilita', l'offerta di lavoro congrua tiene conto di quanto annotato nel fascicolo personale in esito alla valutazione bio-psico-sociale in possesso dei servizi competenti e nella relazione funzionale rilasciata dalla commisione medica integrata. 3. Alle persone con disabilita' non puo' essere chiesto lo svolgimento di una prestazione lavorativa non compatibile con le loro minorazioni ai sensi dell'art. 10 della legge n. 68 del 1999.