Art. 9 
 
        Collocamento mirato di cui alla legge n. 68 del 1999 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto  si  applicano  anche  alle
persone con disabilita' di cui all'art. 1 della legge n. 68 del  1999
in quanto compatibili con quanto disposto dai commi 2 e 3. 
  2. Per le persone con  disabilita',  l'offerta  di  lavoro  congrua
tiene conto di quanto annotato nel fascicolo personale in esito  alla
valutazione bio-psico-sociale in possesso dei  servizi  competenti  e
nella  relazione  funzionale  rilasciata  dalla   commisione   medica
integrata. 
  3.  Alle  persone  con  disabilita'  non  puo'  essere  chiesto  lo
svolgimento di una prestazione lavorativa non compatibile con le loro
minorazioni ai sensi dell'art. 10 della legge n. 68 del 1999.