Art. 2 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Il presente decreto stabilisce le caratteristiche e le modalita'
tecniche d'invio dei dati  e  di  alimentazione  del  registro  degli
operatori compro oro, al fine di rendere tempestivamente  disponibili
alle autorita' competenti, all'autorita' giudiziaria, al Dipartimento
della  pubblica  sicurezza  del   Ministero   dell'interno   e   alle
amministrazioni interessate,  dati  e  informazioni  riguardanti  gli
operatori compro oro. Il trattamento dei dati e' effettuato  dall'OAM
per le esclusive finalita' di cui al decreto  legislativo  25  maggio
2017, n. 92, nel rispetto delle disposizioni del decreto  legislativo
30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante il  Codice
in materia di protezione dei dati personali.