Art. 6 Specifiche tecniche delle procedure di registrazione, accreditamento e consultazione del registro degli operatori compro oro. 1. Le specifiche tecniche delle procedure di registrazione, accreditamento e utilizzo del servizio di iscrizione al registro degli operatori compro oro nonche' di quelle relative alle modalita' di accreditamento ed accesso alla sottosezione ad accesso riservato da parte delle autorita' competenti sono individuate in appositi atti dell'OAM, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, in modo che siano garantiti livelli di servizio idonei a: a) assicurare lo sviluppo e la manutenzione di piattaforme hardware e software necessarie ad assicurare la continuita' dei servizi di registrazione e accreditamento e di interfaccia tra la sottosezione ad acceso riservato e gli altri elenchi o registri tenuti dall'OAM; b) assicurare la pronta accessibilita' del registro e della sottosezione ad accesso riservato da parte degli utenti, delle autorita' competenti e delle amministrazioni interessate e mettere a disposizione degli iscritti servizi accessibili e continuativi per la comunicazione delle variazioni dei dati comunicati all'OAM e per la cancellazione dal registro degli operatori compro oro; c) garantire che l'accesso alla sottosezione ad accesso riservato da parte delle autorita' competenti, dell'autorita' giudiziaria e delle amministrazioni interessate avvenga su connessione protetta previa procedura di autenticazione e autorizzazione dei soggetti legittimati d) garantire, in favore delle autorita' competenti, dell'autorita' giudiziaria e delle amministrazioni interessate la generazione di credenziali univoche di accesso alla banca dati; e) mettere a disposizione degli iscritti servizi accessibili e continuativi di informazione in ordine alla regolarita' dei pagamenti dei contributi dovuti al registro; f) predisporre sistemi automatici di verifica della completezza dei dati e delle informazioni necessari alla corretta ed aggiornata tenuta del registro degli operatori compro oro; g) predisporre idonee e preventive misure a protezione dei dati personali contenuti nel registro; h) predisporre sistemi di registrazione delle operazioni di accesso alla banca dati, individuando le informazioni oggetto di registrazione e le misure contro ogni loro uso improprio nonche' i tempi di conservazione delle stesse, ai fini della verificabilita' del lecito trattamento dei dati; i) stabilire univocamente il tempo massimo di conservazione dei dati personali; l) assicurare l'aggiornamento delle informazioni, relative alla sussistenza dei provvedimenti adottati dalle autorita' competenti e destinati all'annotazione nella sottosezione ad accesso riservato nonche' relative ad altri provvedimenti di cancellazione o sospensione da altri elenchi o registri, tenuti dall'OAM, adottati a carico del medesimo soggetto, ai sensi della normativa vigente. 2. L'OAM, adotta uno o piu' atti attuativi dei criteri di cui al comma 1 entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Resta salva la facolta' dell'OAM di introdurre, nel rispetto dei predetti criteri, le modifiche necessarie a garantire l'aggiornamento dei processi di cui al presente articolo e la manutenzione, anche evolutiva dei propri sistemi informativi. 3. L'OAM assicura la massima diffusione dei propri atti tramite pubblicazione sul proprio sito istituzionale.