Art. 6 
 
Specifiche tecniche delle procedure di registrazione,  accreditamento
  e consultazione del registro degli operatori compro oro. 
 
  1.  Le  specifiche  tecniche  delle  procedure  di   registrazione,
accreditamento e utilizzo del  servizio  di  iscrizione  al  registro
degli operatori compro oro nonche' di quelle relative alle  modalita'
di accreditamento ed accesso alla sottosezione ad  accesso  riservato
da parte delle autorita' competenti sono individuate in appositi atti
dell'OAM, sentito il parere del Garante per la  protezione  dei  dati
personali, in modo che siano garantiti livelli di servizio idonei a: 
    a) assicurare  lo  sviluppo  e  la  manutenzione  di  piattaforme
hardware e software  necessarie  ad  assicurare  la  continuita'  dei
servizi di registrazione e accreditamento e  di  interfaccia  tra  la
sottosezione ad acceso riservato  e  gli  altri  elenchi  o  registri
tenuti dall'OAM; 
    b) assicurare la  pronta  accessibilita'  del  registro  e  della
sottosezione ad  accesso  riservato  da  parte  degli  utenti,  delle
autorita' competenti e delle amministrazioni interessate e mettere  a
disposizione degli iscritti servizi accessibili e continuativi per la
comunicazione delle variazioni dei dati comunicati all'OAM e  per  la
cancellazione dal registro degli operatori compro oro; 
    c) garantire che l'accesso alla sottosezione ad accesso riservato
da parte delle autorita'  competenti,  dell'autorita'  giudiziaria  e
delle amministrazioni interessate  avvenga  su  connessione  protetta
previa procedura di  autenticazione  e  autorizzazione  dei  soggetti
legittimati 
    d)   garantire,   in   favore   delle    autorita'    competenti,
dell'autorita' giudiziaria e  delle  amministrazioni  interessate  la
generazione di credenziali univoche di accesso alla banca dati; 
    e) mettere a disposizione degli iscritti  servizi  accessibili  e
continuativi di informazione in ordine alla regolarita' dei pagamenti
dei contributi dovuti al registro; 
    f) predisporre sistemi automatici di verifica  della  completezza
dei dati e delle informazioni necessari alla corretta  ed  aggiornata
tenuta del registro degli operatori compro oro; 
    g) predisporre idonee e preventive misure a protezione  dei  dati
personali contenuti nel registro; 
    h) predisporre  sistemi  di  registrazione  delle  operazioni  di
accesso alla banca dati,  individuando  le  informazioni  oggetto  di
registrazione e le misure contro ogni loro uso  improprio  nonche'  i
tempi di conservazione delle stesse, ai  fini  della  verificabilita'
del lecito trattamento dei dati; 
    i) stabilire univocamente il tempo massimo di  conservazione  dei
dati personali; 
    l) assicurare l'aggiornamento delle informazioni,  relative  alla
sussistenza dei provvedimenti adottati dalle autorita'  competenti  e
destinati all'annotazione nella  sottosezione  ad  accesso  riservato
nonche'  relative  ad  altri   provvedimenti   di   cancellazione   o
sospensione da altri elenchi o registri, tenuti dall'OAM, adottati  a
carico del medesimo soggetto, ai sensi della normativa vigente. 
  2. L'OAM, adotta uno o piu' atti attuativi dei criteri  di  cui  al
comma 1 entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente  decreto.
Resta salva la facolta' dell'OAM  di  introdurre,  nel  rispetto  dei
predetti criteri, le modifiche necessarie a garantire l'aggiornamento
dei processi di cui al presente articolo  e  la  manutenzione,  anche
evolutiva dei propri sistemi informativi. 
  3. L'OAM assicura la massima diffusione  dei  propri  atti  tramite
pubblicazione sul proprio sito istituzionale.