Art. 7 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1 Entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, l'OAM avvia la gestione del registro degli operatori  compro
oro. Gli  interessati  gia'  operativi,  che  presentano  istanza  di
iscrizione entro trenta giorni dalla data del predetto avvio, possono
continuare a svolgere l'attivita' di compro oro  fino  alla  scadenza
dei termini di cui all'art. 3, commi 4 e 5 del presente decreto.