IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE e IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»; Visto, in particolare, l'art. 15, comma 2 della citata legge n. 3 del 2018, che ha aggiunto al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'art. 39-ter, recante «Disposizioni per i medici extracomunitari», il quale al comma 1, ha demandato ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'interno, la definizione dei requisiti, le modalita' e i criteri di svolgimento della partecipazione dei medici extracomunitari ad iniziative di formazione o di aggiornamento che comportano lo svolgimento di attivita' clinica presso le aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonche' i requisiti per il rilascio del visto di ingresso, in deroga alle norme vigenti sul riconoscimento dei titoli esteri; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni concernente «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»; Visto il decreto interministeriale dell'11 maggio 2011, n. 850, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2011, recante «Definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento»; Ritenuto di dover dare attuazione a quanto previsto dal citato art. 39-ter , comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dall'art. 15, comma 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3; Decreta: Art. 1 Requisiti di professionalita' dei medici extracomunitari 1. Gli stranieri in possesso della qualifica di medico acquisita in uno Stato non appartenente all'Unione europea, che intendono partecipare a iniziative di formazione od aggiornamento, che comportano lo svolgimento di attivita' clinica presso aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) titolo di formazione medica; b) abilitazione all'esercizio della professione medica nel Paese in cui esercitano la professione se ivi prevista; c) iscrizione all'albo professionale, nel Paese in cui esercitano la professione se ivi prevista; d) assenza di impedimenti all'esercizio della professione di carattere penale e professionale nel Paese in cui esercitano la professione. 2. Fermo restando l'obbligo di legalizzazione e traduzione ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le modalita' per la certificazione dei requisiti di cui al comma 1 saranno pubblicate sul Portale del Ministero della salute. 3. E' fatta salva la specifica disciplina applicabile agli stranieri che intendono frequentare in Italia un corso di specializzazione medica.