Art. 2 Modalita' e criteri per lo svolgimento delle iniziative di formazione od aggiornamento 1. Le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, che intendono ammettere i soggetti di cui all'art. 1, in possesso dei requisiti ivi previsti, alle iniziative di formazione o di aggiornamento, che comportano lo svolgimento di attivita' clinica, sono tenuti a trasmettere al Ministero della salute la seguente documentazione: a) dichiarazione del Direttore generale, in qualita' di legale rappresentante, che attesti la denominazione e la durata del corso e che, durante le iniziative di formazione o di aggiornamento, le attivita' professionali dei soggetti di cui all'art. 1 sono svolte esclusivamente all'interno della struttura e sotto la costante supervisione di un tutor, regolarmente abilitato all'esercizio della professione di medico, nonche' dipendente della struttura sede di svolgimento del corso; b) documenti attestanti i requisiti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), predisposti secondo le modalita' per la certificazione previste dall'art. 1, comma 2; c) documentazione che attesti idonea copertura assicurativa o analogo mezzo di protezione personale o collettiva per la responsabilita' professionale in cui potrebbero incorrere i soggetti di cui all'art. 1.