Art. 2 
 
       Modalita' e criteri per lo svolgimento delle iniziative 
                   di formazione od aggiornamento 
 
  1. Le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere  universitarie  e
gli  istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico,  che
intendono ammettere i soggetti di cui all'art.  1,  in  possesso  dei
requisiti  ivi  previsti,  alle  iniziative  di   formazione   o   di
aggiornamento, che comportano lo svolgimento  di  attivita'  clinica,
sono tenuti a trasmettere  al  Ministero  della  salute  la  seguente
documentazione: 
    a) dichiarazione del Direttore generale, in  qualita'  di  legale
rappresentante, che attesti la denominazione e la durata del corso  e
che, durante le iniziative  di  formazione  o  di  aggiornamento,  le
attivita' professionali dei soggetti di cui all'art.  1  sono  svolte
esclusivamente  all'interno  della  struttura  e  sotto  la  costante
supervisione di un tutor, regolarmente abilitato all'esercizio  della
professione di medico, nonche' dipendente  della  struttura  sede  di
svolgimento del corso; 
    b) documenti attestanti i requisiti di cui all'art. 1,  comma  1,
lettere a), b), c) e d), predisposti  secondo  le  modalita'  per  la
certificazione previste dall'art. 1, comma 2; 
    c) documentazione che attesti  idonea  copertura  assicurativa  o
analogo  mezzo  di  protezione  personale   o   collettiva   per   la
responsabilita' professionale in cui potrebbero incorrere i  soggetti
di cui all'art. 1.