Art. 3 Rilascio dell'autorizzazione temporanea per lo svolgimento dell'attivita' clinica 1. Il Ministero della salute, verificata la completezza e regolarita' della documentazione trasmessa dalle aziende ospedaliere, dalle aziende ospedaliere universitarie e dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ai sensi dell'art. 2, per il rilascio del visto di ingresso, adotta il decreto di autorizzazione temporanea ai sensi dell'art. 39-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 2. Il decreto autorizza, per una durata non superiore a due anni, lo svolgimento di attivita' di carattere sanitario nell'ambito delle iniziative di formazione o di aggiornamento, esclusivamente presso l'azienda ospedaliera, l'azienda ospedaliera universitaria e l'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, sotto la cui responsabilita' e' organizzata l'iniziativa di formazione o di aggiornamento. 3. La struttura sede dell'iniziativa di cui all'art. 2 trasmette al competente Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri l'elenco nominativo dei medici extracomunitari temporaneamente autorizzati. 4. L'autorizzazione temporanea di cui al presente articolo non consente in ogni caso l'ammissione alle scuole di specializzazione di area sanitaria, previste dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, ne' ai corsi di dottorato di ricerca.