Art. 3 
 
               Rilascio dell'autorizzazione temporanea 
              per lo svolgimento dell'attivita' clinica 
 
  1.  Il  Ministero  della  salute,  verificata  la   completezza   e
regolarita' della documentazione trasmessa dalle aziende ospedaliere,
dalle aziende ospedaliere universitarie e dagli istituti di  ricovero
e cura a carattere scientifico ai sensi dell'art. 2, per il  rilascio
del visto di ingresso, adotta il decreto di autorizzazione temporanea
ai sensi dell'art. 39-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.
286. 
  2. Il decreto autorizza, per una durata non superiore a  due  anni,
lo svolgimento di attivita' di carattere sanitario nell'ambito  delle
iniziative di formazione o di  aggiornamento,  esclusivamente  presso
l'azienda  ospedaliera,   l'azienda   ospedaliera   universitaria   e
l'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, sotto  la  cui
responsabilita'  e'  organizzata  l'iniziativa  di  formazione  o  di
aggiornamento. 
  3. La struttura sede dell'iniziativa di cui all'art. 2 trasmette al
competente Ordine dei medici chirurghi e degli  odontoiatri  l'elenco
nominativo dei medici extracomunitari temporaneamente autorizzati. 
  4. L'autorizzazione temporanea di  cui  al  presente  articolo  non
consente in ogni caso l'ammissione alle scuole di specializzazione di
area sanitaria, previste dal decreto legislativo 17 agosto  1999,  n.
368, e  successive  modificazioni,  ne'  ai  corsi  di  dottorato  di
ricerca.