Art. 4 Requisiti per il rilascio del visto di ingresso 1. Entro sei mesi dall'adozione del decreto di cui all'art. 3, il richiedente presenta domanda di visto all'ufficio consolare, fornendo i documenti necessari a dimostrare adeguate garanzie circa mezzi di sostentamento, polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri e disponibilita' di un alloggio secondo quanto previsto dal punto 15, visto per «studio», dell'allegato A del decreto interministeriale dell'11 maggio 2011, n. 850, citato in premessa in materia di visti di ingresso.