Art. 4 
 
           Requisiti per il rilascio del visto di ingresso 
 
  1. Entro sei mesi dall'adozione del decreto di cui all'art.  3,  il
richiedente presenta domanda di visto all'ufficio consolare, fornendo
i documenti necessari a dimostrare adeguate garanzie circa  mezzi  di
sostentamento, polizza  assicurativa  per  cure  mediche  e  ricoveri
ospedalieri e disponibilita' di un alloggio secondo  quanto  previsto
dal punto  15,  visto  per  «studio»,  dell'allegato  A  del  decreto
interministeriale dell'11 maggio 2011, n. 850, citato in premessa  in
materia di visti di ingresso.