Art. 11 Concessione delle agevolazioni 1. All'esito del procedimento istruttorio di cui all'art. 10 e comunque entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione completa di tutta la documentazione richiesta, il Soggetto gestore adotta la determinazione di concessione delle agevolazioni o la determinazione di rigetto della domanda. Ferma restando la chiusura dello sportello disposta ai sensi dell'art. 9, comma 7, al fine di garantire la trasparenza e la migliore gestione delle attivita' amministrative, il Soggetto gestore provvede a sospendere l'avvio delle attivita' di valutazione delle domande pervenute, dandone comunicazione ai soggetti proponenti e adeguata evidenza nel proprio sito istituzionale, qualora le risorse finanziarie, pur non essendo state ancora integralmente impegnate, non siano sufficienti a coprire il fabbisogno potenziale derivante dall'eventuale ammissione alle agevolazioni delle domande in corso di istruttoria. Qualora si rendano disponibili nuove risorse finanziarie, il Soggetto gestore riavvia le istruttorie per le domande sospese, secondo l'ordine cronologico di presentazione. 2. Le agevolazioni sono concesse dal Soggetto gestore ed erogate sulla base della determinazione di concessione formalmente accettata dal beneficiario, che indica le caratteristiche del progetto finanziato, le spese e/o i costi ammessi, la forma e l'ammontare delle agevolazioni, i tempi e le modalita' per l'attuazione dell'iniziativa e per l'erogazione delle agevolazioni, gli obblighi del soggetto beneficiario e i motivi di revoca. 3. Il Soggetto gestore comunica tramite PEC al soggetto beneficiario la determinazione di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1. 4. La determinazione di concessione delle agevolazioni deve essere formalmente accettata dal beneficiario entro trenta giorni, con comunicazione tramite PEC indirizzata al Soggetto gestore. In caso di mancata accettazione entro il termine indicato, la determinazione di concessione in favore del beneficiario decade.