Art. 12 
 
                    Erogazione delle agevolazioni 
 
  1. L'erogazione  del  contributo  concesso  in  conto  investimenti
avviene su richiesta del soggetto beneficiario mediante presentazione
di titoli di  spesa  costituenti  stati  di  avanzamento  lavori  (di
seguito «SAL») di importo almeno  pari  al  30%  (trenta  per  cento)
dell'investimento complessivo ammesso, fatta salva  la  richiesta  di
erogazione del saldo delle agevolazioni, che puo'  essere  presentata
per l'importo residuo. Ciascuna richiesta di erogazione  deve  essere
presentata  unitamente  alla  documentazione  di  spesa,  consistente
nelle: 
    a) fatture d'acquisto; 
    b) quietanze sottoscritte dai  fornitori  relative  ai  pagamenti
ricevuti; 
    c) copie degli strumenti  di  pagamento  utilizzate  ed  estratto
conto bancario intestato al soggetto beneficiario da cui si  evincano
gli addebiti. 
  2.  Il  soggetto  beneficiario   puo'   chiedere,   successivamente
all'accettazione   della   determinazione   di   concessione    delle
agevolazioni, un'anticipazione  nella  misura  del  30%  (trenta  per
cento) dell'ammontare dei contributi concessi in conto  investimenti,
previa presentazione di idonea  fideiussione.  La  predetta  garanzia
fideiussoria deve essere di importo pari all'anticipazione richiesta,
irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, redatta
utilizzando lo schema reso disponibile dal Soggetto gestore nel  sito
internet di cui all'art. 9, comma 3,  e  rilasciata  da  istituti  di
credito, compagnie assicurative o da intermediari finanziari iscritti
all'albo di cui all'art. 106 del  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni, nel  rispetto
della circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 4075 del  5
febbraio 2014. 
  3. In alternativa alle modalita' di erogazione indicate ai commi  1
e 2, le quote di contributo riferite alle spese di  cui  all'art.  7,
comma 1, possono essere erogate, secondo le modalita'  stabilite  con
la circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese n.
23584 del 13 marzo 2017,  sulla  base  di  fatture  di  acquisto  non
quietanzate, subordinatamente alla stipula  tra  Ministero,  Soggetto
gestore e Associazione bancaria italiana (ABI) di un atto  aggiuntivo
alla convenzione sottoscritta dagli stessi soggetti  il  22  febbraio
2017 per l'adozione, da parte delle banche aderenti alla  convenzione
stessa, di uno specifico contratto di  conto  corrente  in  grado  di
garantire il pagamento ai fornitori  dei  beni  agevolati,  in  tempi
celeri e strettamente conseguenti al versamento  sul  predetto  conto
della quota di agevolazioni da parte del  Soggetto  gestore  e  della
quota di risorse a carico della stessa impresa  beneficiaria  per  la
copertura  finanziaria  del  programma   di   investimenti.   Qualora
l'impresa beneficiaria opti per la modalita' di erogazione di cui  al
presente comma, tale modalita' deve essere utilizzata con riferimento
all'intero programma di investimento. 
  4. Le richieste di erogazione devono essere presentate, secondo  lo
schema reso disponibile dal Soggetto gestore nel sito di cui all'art.
9, comma 3, nel rispetto dei seguenti termini: 
    a)  entro  quattro  mesi  dalla  data  della  determinazione   di
concessione delle agevolazioni il beneficiario presenta la  richiesta
di erogazione dell'anticipazione; 
    b) entro ventiquattro mesi dalla  data  della  determinazione  di
concessione delle agevolazioni, il beneficiario presenta la richiesta
di  erogazione  del  saldo  delle  agevolazioni  concesse  in   conto
investimenti, completa di tutti i documenti indicati  nella  medesima
determinazione di concessione; l'erogazione del saldo e'  subordinata
all'esito positivo del sopralluogo di cui all'art. 13, comma 1. 
  5. Entro ventiquattro  mesi  dalla  data  della  determinazione  di
concessione delle agevolazioni, il beneficiario presenta la richiesta
di erogazione del contributo sulle spese di gestione, completa  della
documentazione di spesa attestante i pagamenti effettuati.