Art. 9 
 
                        Procedura di accesso 
 
  1. Le agevolazioni di cui all'art. 8 sono concesse  sulla  base  di
una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto
stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e
successive modificazioni e integrazioni. 
  2. Con successivo provvedimento  del  direttore  generale  per  gli
incentivi alle imprese del Ministero e' stabilita la data a decorrere
dalla quale e'  possibile  presentare  le  domande  di  agevolazione,
corredate del piano di impresa. In allegato al medesimo provvedimento
e' riportato l'elenco degli oneri informativi a carico delle  imprese
per la fruizione delle agevolazioni previste dal presente decreto. 
  3. Almeno  trenta  giorni  prima  del  termine  di  apertura  dello
sportello di cui al comma 2 il Soggetto gestore rende disponibili  in
un'apposita sezione del sito internet www.invitalia.it gli  schemi  e
le informazioni necessarie alla presentazione delle domande da  parte
delle imprese proponenti. 
  4. Le domande  devono  essere  presentate  esclusivamente  per  via
elettronica,   utilizzando   la   procedura   informatica   messa   a
disposizione nel sito di cui al comma 3 secondo le  modalita'  e  gli
schemi indicati. Le domande devono essere firmate  digitalmente,  nel
rispetto di quanto disposto dal codice dell'amministrazione  digitale
di cui al decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  dal  legale
rappresentante o da un suo  procuratore  ovvero  dal  proponente  per
conto  dell'impresa  costituenda  e  devono  essere  corredate  della
documentazione indicata nella  domanda  medesima.  Al  termine  della
procedura di compilazione del piano d'impresa e dell'invio telematico
della  domanda  e  degli  allegati,  alla  stessa  e'  assegnato   un
protocollo  elettronico.  Per   le   imprese   gia'   costituite   la
documentazione da allegare alla domanda, oltre al piano di impresa di
cui al comma 2, e' la seguente: 
    a) atto costitutivo e statuto; 
    b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai  sensi
degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e redatta secondo lo schema  reso  disponibile
dal Soggetto gestore nel sito  di  cui  al  comma  3,  attestante  il
possesso dei requisiti di cui all'art. 5; 
    c) nel caso in cui l'importo  delle  agevolazioni  richieste  sia
uguale o  superiore  a  150.000,00  euro,  dichiarazione  del  legale
rappresentante  o  di  un  procuratore  speciale,  resa  secondo   le
modalita' stabilite dalla Prefettura competente, in  merito  ai  dati
necessari  per  la  richiesta,  da   parte   del   Ministero,   delle
informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui
all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
    d) qualora disponibile,  copia  dell'ultimo  bilancio  depositato
ovvero situazione contabile aggiornata. 
  5. Nel caso di persone fisiche  proponenti  per  conto  di  impresa
costituenda,  la  documentazione  di  cui  al  comma  4  deve  essere
trasmessa, tramite la medesima procedura  informatica,  entro  trenta
giorni dalla data di comunicazione di ammissione alle agevolazioni. 
  6. Le domande presentate secondo modalita' non  conformi  a  quelle
indicate al comma 4 o al di fuori dei termini di cui al comma  2  non
sono prese in esame. 
  7. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31  marzo
1998, n. 123, i soggetti interessati hanno diritto alle  agevolazioni
esclusivamente  nei  limiti  delle  disponibilita'  finanziarie.   Il
Ministero comunica tempestivamente, con avviso a firma del  direttore
generale per gli incentivi alle imprese da pubblicare nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica  italiana,  l'avvenuto  esaurimento  delle
risorse finanziarie disponibili. 
  8. In caso di insufficienza delle risorse finanziarie  disponibili,
le domande presentate nell'ultimo giorno utile e istruite  con  esito
positivo  sono  ammesse  alle  agevolazioni   in   misura   parziale,
commisurata alle rispettive spese ritenute agevolabili.