IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  31  maggio
2018, con cui la senatrice avvocato Erika Stefani e'  stata  nominata
Ministro senza portafoglio; 
  Visto il proprio decreto del 1° giugno 2018, con  cui  al  predetto
Ministro senza portafoglio e'  stato  conferito  l'incarico  per  gli
Affari regionali e le autonomie; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2018 con
il   quale   l'onorevole   Stefano   Buffagni   e'   stato   nominato
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  1°
ottobre 2012, e successive modificazioni, recante l'ordinamento delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e,  in
particolare, gli articoli 12 e 24-bis, relativi al  Dipartimento  per
gli affari  regionali  e  le  autonomie  e  al  Dipartimento  per  le
politiche di coesione; 
  Ritenuto opportuno delegare al Ministro per gli affari regionali  e
le autonomie, senatrice avvocato Erika Stefani, le funzioni di cui al
presente decreto; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
    Delega di funzioni in materia di affari regionali e autonomie 
 
  1. A decorrere dal 14 giugno 2018, il  Ministro  senza  portafoglio
per gli affari regionali e le  autonomie,  senatrice  avvocato  Erika
Stefani - di seguito, Ministro - e' delegato a esercitare le funzioni
di promozione, di indirizzo e  di  coordinamento  di  iniziative,  di
esercizio coordinato e coerente dei poteri e rimedi previsti in  caso
di inerzia o d'inadempienza, di vigilanza e di verifica, nonche' ogni
altra funzione attribuita dalle vigenti  disposizioni  al  Presidente
del Consiglio dei ministri, fatte salve le  competenze  del  Ministro
dell'interno, relativamente a tutte  le  materie  che  riguardano  le
seguenti aree: 
    a) cura dell'azione di Governo in  materia  di  rapporti  con  il
sistema delle autonomie, anche al fine di  individuare  modalita'  di
efficiente svolgimento dei servizi; 
  b) promozione, indirizzo e coordinamento delle  attivita'  e  delle
iniziative di riforma istituzionale, anche  costituzionale,  inerenti
alle  materie  comprese  nella  parte  seconda,   Titolo   V,   della
Costituzione, anche con riferimento alle forme di  autonomia  di  cui
all'art. 116, terzo  comma,  della  Costituzione,  e  delle  relative
procedure d'intesa e normative; 
  c)   attivita'    anche    normative,    connesse    all'attuazione
dell'ordinamento in tema di autonomie regionali e locali; 
  d) agevolazione della collaborazione tra Stato,  regioni,  province
autonome e autonomie locali, nonche' del coordinamento  dei  rapporti
diretti tra regioni e province autonome con le  istituzioni  europee,
fatte salve le competenze dell'Autorita'  delegata  a  esercitare  le
funzioni in materia di affari europei; 
  e) promozione delle iniziative nell'ambito dei rapporti tra Stato e
sistema delle autonomie e esercizio coordinato e coerente dei  poteri
e rimedi previsti in caso di inerzia o di inadempienza, anche ai fini
dell'esercizio  del  potere  sostitutivo  del  Governo  di  cui  agli
articoli 120 della  Costituzione,  137  del  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267 e 19-bis, della legge 11 febbraio 1992, n. 157; 
  f) esame  delle  leggi  regionali  e  delle  province  autonome   e
questioni di legittimita' costituzionale ai sensi e per  gli  effetti
dell'art. 127 della Costituzione; conflitti di attribuzione tra Stato
e  regioni  ai  sensi  e  per  gli  effetti   dell'art.   134   della
Costituzione; questioni di legittimita' costituzionale sugli  Statuti
regionali ai sensi dell'art. 123 della  Costituzione;  partecipazione
alle funzioni di controllo della spesa sanitaria; collaborazione  con
i ministri competenti per  settore  ai  fini  dell'individuazione  di
azioni coordinate del Governo con  il  sistema  delle  autonomie  per
l'esame in sede di Conferenza; 
  g) cura, in raccordo con i ministri  interessati,  delle  questioni
relative ai servizi pubblici  locali;  monitoraggio  dei  livelli  di
qualita' dei servizi pubblici locali  raggiunti  nei  diversi  ambiti
territoriali e conseguenti iniziative ai sensi delle lettere c) e d); 
  h) cura dell'azione di Governo inerente ai rapporti con le  regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche relativamente ai
rapporti tra  queste  e  gli  enti  locali,  nonche'  il  particolare
procedimento per le impugnative delle leggi regionali e  provinciali,
conseguenti all'applicazione dell'art. 97 dello Statuto  speciale  di
autonomia della regione Trentino-Alto Adige; 
  i)  elaborazione   di   provvedimenti   di   natura   normativa   e
amministrativa concernenti le  regioni  e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, anche con  riguardo  alle  norme  di  attuazione
degli Statuti; 
  l) iniziativa legislativa in materia di minoranze linguistiche; 
  m) compimento di atti dovuti in sostituzione  di  organi  regionali
inadempienti nell'esercizio di funzioni delegate o comunque conferite
ai sensi della legge 15  marzo  1997,  n.  59,  dell'art.  118  della
Costituzione e  in  attuazione  di  obblighi  europei,  definendo  le
relative proposte in collaborazione con  i  ministri  competenti  per
settore; 
  n) attivita' dei rappresentanti dello Stato per i rapporti  con  il
sistema delle autonomie,  nelle  regioni  a  statuto  ordinario,  dei
Commissari di Governo e  delle  corrispondenti  rappresentanze  dello
Stato nelle regioni a Statuto speciale e nelle province  autonome  di
Trento e di Bolzano,  inerenti  alla  dipendenza  funzionale  di  cui
all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  303,
anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 10, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, nelle materie di competenza, fatte salve
le competenze del Ministro dell'interno, nonche' i  relativi  profili
organizzativo, logistico, funzionale e di programmazione finanziaria;
assistenza per l'emanazione di direttive generali del Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui all'art. 6, comma 1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, per  le  parti  di
interesse regionale; 
  o) rapporti con i Comitati interministeriali e con gli altri organi
collegiali   istituiti    presso    amministrazioni    statali,    le
determinazioni dei quali incidono  su  competenze  e  funzioni  delle
autonomie, verificandone e promuovendone l'attuazione  coordinata  da
parte  di  amministrazioni  statali,  enti  pubblici  e  societa'   a
partecipazione pubblica; partecipazione  alla  Conferenza  permanente
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano e  al  Consiglio  generale  degli  italiani  all'estero,  con
riferimento alle funzioni di cui all'art. 17, comma 6, della legge 18
giugno  1998,  n.   198,   inerenti   all'indicazione   delle   linee
programmatiche per la realizzazione delle politiche delle regioni per
le comunita' italiane all'estero; 
  p)  valutazione,  definizione  e  raccordo  delle  attivita'  delle
regioni di rilievo internazionale e europeo; 
  q) partecipazione ai lavori  del  Consiglio  d'Europa  e  dei  suoi
organismi, in materia di autonomie regionali; 
  r)  atti  relativi  alle  funzioni  di  indirizzo  e  coordinamento
dell'attivita'  amministrativa  nelle  regioni,  ove   sia   previsto
l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; 
  s) azioni governative, anche normative, dirette alla salvaguardia e
alla valorizzazione delle zone montane di cui  all'art.  44,  secondo
comma,  della  Costituzione,  qualificabili  anche  come   interventi
speciali per la montagna, di natura territoriale, economica,  sociale
e culturale, ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97,
nonche' proposta dei criteri di ripartizione del Fondo nazionale  per
la montagna ai  sensi  dell'art.  2  della  legge  citata;  cura  dei
problemi inerenti alle piccole isole, comprese le azioni governative,
anche normative, dirette anche agli interventi  di  cui  all'art.  2,
comma 41,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  e  successive
modificazioni; 
  t) promozione di formule di coordinamento dei rapporti tra Stato  e
sistema delle autonomie anche ai fini del raggiungimento di  accordi,
nonche' delle intese di cui all'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131; 
  u) prestazione del concerto per gli interventi  nelle  regioni  del
centro-nord e resa del parere per quelli nelle regioni  del  sud,  al
Ministro per il Sud, con riguardo alle competenze di questo in ordine
alle iniziative e  alle  procedure  attinenti  all'indirizzo  e  alla
promozione delle politiche di coesione  sociale  e  territoriale  sia
dell'Unione  europea  -  con  riferimento   all'impiego   dei   fondi
strutturali - sia a livello nazionale - con riferimento al fondo  per
lo sviluppo e la coesione; 
  v) sostegno conoscitivo alle  regioni  anche  per  l'individuazione
delle modalita'  per  l'esercizio  associato  delle  funzioni  e  dei
servizi e delle relative iniziative  legislative,  nonche',  d'intesa
con  i  ministri  interessati,   iniziative   nell'ambito   del   PON
«Governance  e  azioni  di  sistema»   relative   alla   cooperazione
interistituzionale e  alla  capacita'  negoziale  del  sistema  delle
autonomie; funzioni di competenza relative all'attivita' della Cabina
di regia incaricata di definire priorita' e specifici piani operativi
nell'impiego delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e  la  Coesione,
per il ciclo 2014-2020, di cui all'art. 1, comma 703, della legge  23
dicembre  2014,  n.  190,  anche  in  riferimento   al   monitoraggio
dell'attuazione degli interventi; 
  z) coordinamento dei tavoli interistituzionali con le regioni e gli
enti locali ai fini dell'adozione  di  provvedimenti  aventi  valenza
generale; 
  aa) ogni tipo di raccordo con le autonomie per lo sviluppo in senso
autonomistico dell'ordinamento, ivi compresa la cura dei rapporti con
gli organi di coordinamento delle presidenze  delle  assemblee  degli
enti territoriali, per quanto attiene alle funzioni delegate; 
  bb) impulso al coordinamento e al monitoraggio  dell'attuazione  da
parte delle autonomie dei programmi  di  revisione  della  spesa  con
particolare riguardo al ricorso alle centrali di acquisto e alla loro
valorizzazione  nonche'  al  rispetto  delle  disposizioni  di  legge
statale in tema di coordinamento della finanza pubblica; 
  cc) attuazione, in raccordo  con  gli  altri  Ministri  competenti,
delle disposizioni costituzionali in materia di citta'  metropolitane
e di forme associative dei Comuni. 
  2. Il Ministro e' altresi' delegato a  esercitare  le  funzioni  in
materia di: 
  a) convocazione e presidenza  della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di  Bolzano  e  della  Conferenza  Unificata,  di  cui   al   decreto
legislativo   28   agosto   1997,   n.   281,   e    regolamentazione
dell'organizzazione e funzionamento delle relative segreterie; 
  b) copresidenza della sessione europea della Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, di cui all'art. 22 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, e all'art. 5 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
al fine di raccordare le  linee  della  politica  nazionale  relative
all'elaborazione degli  atti  dell'Unione  europea  con  le  esigenze
rappresentate dalle autonomie territoriali  e  relativa  convocazione
d'intesa con l'Autorita' politica delegata a esercitare  le  funzioni
in materia di affari europei; 
  c) convocazione e presidenza della  Conferenza  permanente  per  il
coordinamento della finanza pubblica,  di  cui  agli  articoli  33  e
seguenti del decreto legislativo 6  maggio  2011,  n.  68,  istituita
nell'ambito della Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281. 
  3. Il Ministro e' altresi' delegato a: 
  a)  definire  iniziative,  anche  a  livello  normativo,   inerenti
all'attuazione o riformulazione e  aggiornamento  del  capo  I  della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e agli adempimenti  a  esso  conseguenti,
con particolare riferimento al decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.
112, nonche' al monitoraggio sulla sua attuazione; 
  b) promuovere  iniziative  per  la  introduzione  di  strumenti  di
conciliazione tra Stato, regioni e province autonome, con particolare
riguardo alle attivita' di mediazione dei conflitti e del contenzioso
costituzionale; 
  c) promuovere iniziative, d'intesa con  il  Ministro  dell'interno,
per il supporto, anche attraverso servizi di assistenza tecnica, alle
regioni, alle province autonome e agli enti locali, per  l'efficiente
svolgimento  delle   funzioni   loro   attribuite   e   la   migliore
utilizzazione delle risorse assegnate. 
  4.  Il  Ministro,  in  qualita'  di  Presidente  della   Conferenza
unificata, partecipa alla Commissione  permanente  per  l'innovazione
tecnologica nelle regioni e negli enti locali, di  cui  all'art.  14,
comma 3-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e  provvede
alla realizzazione degli interventi di cui  all'art.  1,  comma  893,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.