Art. 2 
 
  Ulteriori disposizioni in materia di affari regionali e autonomie 
 
  1. Il Ministro e' altresi' delegato a: 
  a) nominare  i  componenti  delle  Commissioni  paritetiche  per  i
rapporti Stato - regioni e designare rappresentanti della  Presidenza
del Consiglio dei ministri in organi, commissioni,  comitati,  gruppi
di lavoro e  altri  organismi  di  studio,  tecnico-amministrativi  e
consultivi, operanti nelle aree oggetto del presente  decreto  presso
altre amministrazioni e istituzioni; 
  b) costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro
nelle materie oggetto del presente decreto; 
  c) provvedere nelle predette aree a intese e concerti di competenza
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  necessari  per   le
iniziative, anche normative, di altre amministrazioni. 
  2. Per lo svolgimento delle funzioni delegate in materia di  affari
regionali e autonomie, il Ministro si avvale del Dipartimento per gli
affari regionali  e  le  autonomie.  Con  riferimento  alle  funzioni
delegate di cui alla lettera u), comma 1, dell'art. 1 il Ministro  si
avvale del Dipartimento per le politiche di coesione.