Art. 3 1. Nelle materie di cui al presente decreto il Ministro e' altresi' delegato a: a) provvedere a intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni; b) curare il coordinamento tra le amministrazioni competenti per l'attuazione dei progetti nazionali e locali, nonche' tra gli organismi nazionali operanti nelle medesime materie; c) nominare esperti, consulenti, costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro, nonche' designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri in organismi operanti presso altre amministrazioni o istituzioni.