Art. 3 
 
  1. Nelle materie di cui al presente decreto il Ministro e' altresi'
delegato a: 
    a) provvedere a intese e concerti di competenza della  Presidenza
del Consiglio  dei  ministri,  necessari  per  le  iniziative,  anche
normative, di altre amministrazioni; 
    b) curare il coordinamento tra le amministrazioni competenti  per
l'attuazione  dei  progetti  nazionali  e  locali,  nonche'  tra  gli
organismi nazionali operanti nelle medesime materie; 
    c) nominare esperti, consulenti,  costituire  organi  di  studio,
commissioni e gruppi  di  lavoro,  nonche'  designare  rappresentanti
della Presidenza del Consiglio dei  ministri  in  organismi  operanti
presso altre amministrazioni o istituzioni.