Art. 2 1. Nelle materie di cui all'art. 1, il Ministro e' altresi' delegato a: a) provvedere, nelle materie delegate, a intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni; b) designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi consultivi, operanti, nelle materie oggetto del presente decreto, presso altre amministrazioni e istituzioni; c) costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie delegate; d) promuovere e predispone tutti gli strumenti di consulenza, formativi e applicativi che agevolino le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, gli altri enti locali, gli operatori privati e le organizzazioni non governative nell'utilizzo delle risorse dei fondi strutturali e dei finanziamenti tematici dell'Unione europea nella misura piu' celere e corretta.