Art. 3 
 
  1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente delega il
Ministro  si  avvale  del  Dipartimento  per  le  politiche  europee,
definendone gli obiettivi e i programmi da attuare e  verificando  la
rispondenza  dei  risultati  dell'attivita'  amministrativa  e  della
gestione agli indirizzi impartiti.