Art. 12 Verifiche e controlli 1. E' in ogni caso fatta salva la facolta' dell'Amministrazione di procedere con tutti gli accertamenti in data successiva all'erogazione del contributo e di procedere, in via di autotutela, con l'annullamento della concessione del contributo, e disporre in ordine all'obbligo di restituzione ove, in esito alle verifiche effettuate, emergano gravi irregolarita' in relazione alle dichiarazioni sostitutive rese dall'acquirente ovvero nel caso di violazione dell'art. 1, comma 9 del decreto ministeriale n. 221/2018. 2. Al fine di garantire l'effettivita' di quanto previsto dall'art. 1, comma 9 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 221/2018, l'Amministrazione, avvalendosi del C.E.D. del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, provvede all'inserimento di appositi ostativi informatici per impedire il cambio di intestazione dei veicoli in violazione del vincolo di inalienabilita'. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 luglio 2018 Il direttore generale: Parente