Art. 12 
 
                        Verifiche e controlli 
 
  1. E' in ogni caso fatta salva la facolta' dell'Amministrazione  di
procedere   con   tutti   gli   accertamenti   in   data   successiva
all'erogazione del contributo e di procedere, in via  di  autotutela,
con l'annullamento della concessione del contributo,  e  disporre  in
ordine all'obbligo di  restituzione  ove,  in  esito  alle  verifiche
effettuate,  emergano   gravi   irregolarita'   in   relazione   alle
dichiarazioni sostitutive rese dall'acquirente  ovvero  nel  caso  di
violazione dell'art. 1, comma 9 del decreto ministeriale n. 221/2018. 
  2. Al fine di garantire l'effettivita' di quanto previsto dall'art.
1, comma 9 del  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti n. 221/2018, l'Amministrazione, avvalendosi del C.E.D.  del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali  ed
il  personale,  provvede   all'inserimento   di   appositi   ostativi
informatici per impedire il cambio di  intestazione  dei  veicoli  in
violazione del vincolo di inalienabilita'. 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla  data
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 5 luglio 2018 
 
                                       Il direttore generale: Parente