Art. 2 
 
                 Termini, modalita' di compilazione 
                  e di presentazione delle domande 
 
  1. Ai fini dell'ammissione agli incentivi di cui all'art. 1,  comma
4, lettere a), b), c),  d)  del  decreto  ministeriale  n.  221/2018,
possono  proporre   domanda   esclusivamente   in   via   telematica,
utilizzando l'applicazione del portale dell'automobilista, le imprese
di autotrasporto di cose per conto di  terzi,  nonche'  le  strutture
societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite
a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo
II, sezioni II e II-bis del codice civile, ed  iscritte  al  Registro
elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre  2009.  Le  domande
devono comunque contenere, a pena  di  inammissibilita',  i  seguenti
elementi: 
    a) ragione sociale dell'impresa o del raggruppamento di imprese; 
    b) sede dell'impresa o del raggruppamento di imprese; 
    c) legale rappresentante dell'impresa  o  del  raggruppamento  di
imprese; 
    d) codice fiscale; 
    e) partita IVA; 
    f) indirizzo di posta elettronica certificata; 
    g)  indirizzo  del  legale  rappresentante  dell'impresa  o   del
raggruppamento di imprese; 
    h)  firma  del   legale   rappresentante   dell'impresa   o   del
raggruppamento di imprese; 
    i) numero di iscrizione  al  Registro  elettronico  nazionale,  o
numero di iscrizione all'Albo degli  autotrasportatori  di  cose  per
conto di terzi per le imprese di autotrasporto di merci per conto  di
terzi che esercitano la professione  esclusivamente  con  veicoli  di
massa complessiva fino a 1,5 tonnellate; 
    j) iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato. 
  2. Ogni impresa, anche  se  associata  ad  un  consorzio  o  a  una
cooperativa, puo' presentare una sola domanda di  contributo.  A  tal
fine rileva il numero di partita IVA delle imprese richiedenti  e  di
iscrizione  al  R.E.N.  ovvero  all'Albo   degli   autotrasportatori;
all'uopo le imprese, singolarmente o attraverso le loro aggregazioni,
dovranno indicare chiaramente,  a  pena  di  esclusione,  il  proprio
numero di partita IVA e di iscrizione proprio o di  ciascuna  impresa
aggregata richiedente i contributi. 
  3.  Fermo  rimanendo  che  la  data  a  partire  dalla  quale   gli
investimenti possono essere avviati deve essere posteriore alla  data
di pubblicazione del decreto ministeriale n. 221/2018 nella  Gazzetta
Ufficiale, le  domande  per  accedere  ai  contributi  devono  essere
presentate a partire dalla data che sara' resa nota sul sito web  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione dedicata
all'autotrasporto                    nella                    pagina:
«http://www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-contributi-
ed-incentivi-per-lanno-2018-formazione-e-investimenti»  ed  entro  il
termine  perentorio  del  15  aprile  2019  esclusivamente   in   via
telematica, sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale
dell'impresa, o da un procuratore  speciale  del  consorzio  o  della
cooperativa richiedente, seguendo le specifiche modalita' che saranno
pubblicate nella medesima pagina del sito web del Ministero. 
  4. Contestualmente alla domanda elettronica  di  cui  al  comma  3,
l'interessato  dichiara  ai  sensi  dell'art.  47  del  decreto   del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  di  non
rientrare tra  coloro  che  hanno  ricevuto  e,  successivamente  non
rimborsato,  ovvero  depositato  in  un  conto  bloccato,  gli  aiuti
individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea,
nonche' dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante che l'impresa  non
e'  sottoposta  a  procedure  concorsuali   o   alla   procedura   di
liquidazione volontaria, e che non  si  trova  nelle  condizioni  per
essere  qualificate  come  imprese  in  difficolta'  secondo   quanto
disposto dal regolamento (UE) n. 651/2014 
  5. Gli aspiranti beneficiari, dovranno  comprovare  contestualmente
alla domanda di ammissione ai benefici, nei modi e nei termini di cui
al successivo art. 3, la conformita' delle  caratteristiche  tecniche
dei beni acquisiti con quanto previsto dal  decreto  ministeriale  n.
221/2018 e dal presente decreto nonche' allegare obbligatoriamente, a
pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta. In nessun caso
sono ammissibili  a  contributo  gli  investimenti  avviati  in  data
anteriore al giorno di  pubblicazione  del  decreto  ministeriale  n.
221/2018. Scaduto il termine per la  presentazione  telematica  della
domanda  il  sistema  non  consentira'  in  nessun   caso   ulteriori
trasmissioni di documentazione. 
  6. Le domande trasmesse in forma differente rispetto alla modalita'
telematica  di  cui  al  precedente  comma  non  verranno  prese   in
considerazione.