Art. 5 Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica - art. 1, comma 4, lettera b) del decreto ministeriale 20 aprile 2018, n. 221 1. Quanto alla radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa euro VI di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di produrre la documentazione attestante la sussistenza dei seguenti requisiti tecnici e condizioni: a) prova dell'avvenuta rottamazione con l'indicazione del numero di targa dei veicoli rottamati e con dichiarazione dell'impresa di demolizione dell'avvenuta rottamazione ovvero di presa in carico dei suddetti veicoli con l'impegno di procedere alla loro demolizione; b) prova dell'avvenuta immatricolazione dei veicoli euro VI tramite l'indicazione del numero di targa, ovvero della richiesta di immatricolazione debitamente protocollata dal competente Ufficio motorizzazione civile. Da tale documentazione dovra' risultare che il veicolo e' stato immatricolato per la prima volta in Italia. 2. Ai fini dell'ammissione al contributo, la rottamazione e l'acquisizione dei veicoli pesanti euro VI devono, indipendentemente da ogni ordine di priorita', avvenire nel periodo compreso fra la data di pubblicazione del decreto ministeriale n. 221/2018 nella Gazzetta Ufficiale e il termine del 15 aprile 2019.