Art. 7 Rimorchi, semirimorchi e equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP e sostituzione delle unita' frigorifere/calorifere - art. 1, comma 4, lettera c) del decreto ministeriale 20 aprile 2018, n. 221 1. Circa l'acquisizione di rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura, ovvero la sostituzione delle unita' frigorifere/calorifere non rispondenti ai requisiti di cui al punto precedente, con unita' alimentate da motore conforme alla fase V del regolamento UE n. 2016/1628: a) In caso di acquisizione di rimorchi o semirimorchi certificazione del costruttore circa la sussistenza dei requisiti tecnici previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 221/2018 per le unita' frigorifere/calorifere; b) documentazione dalla quale risulti il numero di targa (ovvero di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta, in Italia, ed in data successiva all'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 221/2018; c) In caso di sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura, delle unita' frigorifere/calorifere installate, attestazione del costruttore che le nuove unita' frigorifere sono alimentate da motore conforme alla fase V del regolamento UE n. 2016/1628 o da unita' criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unita' elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante.