Art. 12 
 
                             Variazioni 
 
  1. Eventuali variazioni  dell'impresa  beneficiaria  conseguenti  a
operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attivita',
ovvero  variazioni  del  programma  di  investimento  relative   agli
obiettivi, alla  tempistica  di  realizzazione,  alla  localizzazione
delle  attivita'  o  ai   beni   di   investimento,   devono   essere
tempestivamente  comunicate  al  Ministero  affinche'  proceda   alle
opportune   verifiche,   valutazioni   ed   adempimenti,   anche   in
considerazione delle possibili cause  di  revoca  delle  agevolazioni
previste all'art. 13. La comunicazione deve  essere  accompagnata  da
un'argomentata relazione illustrativa. 
  2. Le variazioni che riguardano esclusivamente  i  fornitori  e  le
caratteristiche  tecniche  dei  beni,  qualora  non  modifichino   la
funzionalita' o l'innovativita' dei beni agevolati e siano, comunque,
di importo non superiore al 30 per cento  dell'investimento  ammesso,
non devono essere preventivamente  comunicate  al  Ministero  e  sono
valutate in fase di  erogazione  esclusivamente  con  riferimento  al
rispetto delle condizioni di ammissibilita' stabilite all'art. 6. 
  3. Fino a quando la proposta di variazione di cui al comma 1 non e'
stata   approvata,   il   Ministero   sospende   l'erogazione   delle
agevolazioni,  fermo  restando  che   l'importo   complessivo   delle
agevolazioni erogate non puo'  essere  superiore  a  quello  concesso
all'impresa beneficiaria.