Art. 5 Programmi ammissibili 1. I programmi ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di investimenti innovativi che, in coerenza con il Piano nazionale «Impresa 4.0» e la Strategia nazionale di specializzazione intelligente, consentano l'interconnessione tra componenti fisiche e digitali del processo produttivo, innalzando il livello di efficienza e di flessibilita' nello svolgimento dell'attivita' economica, con conseguente riduzione dei costi o incremento del livello qualitativo dei prodotti. 2. Ai fini di cui al comma 1, sono considerati ammissibili i programmi di investimento che, in misura prevalente, si caratterizzano per l'acquisizione dei sistemi e delle tecnologie di cui all'allegato n. 1, riconducibili all'area tematica «Fabbrica intelligente» della Strategia nazionale di specializzazione intelligente. Al fine di dimostrare la riconducibilita' del programma di investimento proposto alla predetta area tematica, i soggetti beneficiari di cui all'art. 4 devono presentare, unitamente alla domanda di agevolazioni, un'apposita perizia giurata rilasciata da un professionista iscritto al relativo albo professionale che descriva in modo puntuale le tecnologie e le caratteristiche tecniche degli investimenti e ne attesti, conseguentemente, la rispondenza ai sistemi o alle tecnologie di cui al predetto allegato n. 1, nonche' la ragionevolezza dei relativi costi. Ai fini dell'accesso alle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), la predetta perizia deve, inoltre, attestare, dandone una descrizione approfondita, la riconducibilita' dei beni oggetto del programma di investimento proposto alle «tecnologie per un manifatturiero sostenibile» come individuate nello stesso allegato n. 1, nonche' l'ottenimento all'interno dell'unita' produttiva oggetto del programma di maggiori livelli di efficienza energetica a seguito della realizzazione degli investimenti innovativi volti alla razionalizzazione dell'uso dell'energia primaria nei processi produttivi. 3. I programmi di investimento devono essere finalizzati allo svolgimento delle attivita' manifatturiere di cui alla sezione C della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007, con esclusione di quelle indicate al comma 4. 4. In conformita' ai divieti e alle limitazioni derivanti da disposizioni comunitarie, non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonche' della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche. 5. Le agevolazioni di cui al presente decreto non possono in ogni caso essere concesse per interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti nazionali rispetto ai prodotti di importazione ovvero per il sostegno ad attivita' connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, ossia per programmi d'impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione all'estero o ad altre spese correnti connesse con l'attivita' d'esportazione. 6. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni i programmi di investimento devono: a) essere diretti alla realizzazione di una nuova unita' produttiva ovvero all'ampliamento della capacita', alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un'unita' produttiva esistente; b) essere realizzati presso un'unita' produttiva localizzata nei territori delle Regioni meno sviluppate; c) prevedere spese ammissibili non inferiori complessivamente a euro 500.000,00 e non superiori a euro 3.000.000,00; d) essere avviati, pena la revoca delle agevolazioni, successivamente alla presentazione della domanda di cui all'art. 8. Per data di avvio del programma si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante in relazione all'acquisizione di immobilizzazioni o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilita', non sono presi in considerazione ai fini dell'individuazione della data di avvio dei lavori; e) prevedere una durata non superiore a dodici mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni, fermo restando la possibilita' da parte del Ministero di concedere, su richiesta motivata dell'impresa beneficiaria, una proroga del termine di ultimazione non superiore a sei mesi. Per data di ultimazione del programma si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni; f) essere costituiti da immobilizzazioni mantenute, per almeno tre anni dalla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni o, se successiva, dalla data di installazione dell'ultimo bene agevolato, nel territorio della regione in cui e' ubicata l'unita' produttiva agevolata. Nel caso in cui, nei suddetti tre anni, alcuni beni strumentali diventino obsoleti o inutilizzabili, e' possibile procedere, previa comunicazione al Ministero, alla loro sostituzione. In ogni caso, l'attivita' economica dell'impresa beneficiaria deve essere, pena la revoca delle agevolazioni, mantenuta per il medesimo periodo nel territorio delle Regioni meno sviluppate. 7. Ai fini dell'accesso alle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), l'unita' produttiva oggetto del programma di investimento deve essere nella disponibilita' del soggetto proponente: a) alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, per i programmi diretti all'ampliamento, alla diversificazione o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un'unita' produttiva esistente, fatta eccezione per quanto previsto in relazione alle imprese non residenti nel territorio italiano dall'art. 4, comma 1, lettera a); b) alla data di presentazione della prima richiesta di erogazione delle agevolazioni, tenuto conto del termine previsto all'art. 9, comma 3, e pena la revoca delle agevolazioni, per i programmi diretti alla realizzazione di una nuova unita' produttiva. 8. Ai fini dell'accesso alle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), l'unita' produttiva oggetto del programma di investimento deve essere gia' nella disponibilita' del soggetto proponente per un periodo non inferiore ai dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazioni. 9. Fermo restando il termine di ultimazione del programma di investimento di cui al comma 6, lettera e), i soggetti beneficiari sono tenuti, entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione a saldo di cui all'art. 9, comma 4, a dimostrare l'avvenuta attivazione per l'unita' produttiva agevolata del codice ATECO corrispondente all'attivita' economica a cui e' finalizzato il programma di investimento, trasmettendo la seguente documentazione: a) nel caso di PMI, la comunicazione effettuata presso il Registro delle imprese; b) nel caso di Liberi professionisti, la dichiarazione di inizio attivita' di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni comunicata all'Agenzia delle entrate.