Art. 5 
 
                        Programmi ammissibili 
 
  1. I programmi ammissibili alle agevolazioni  devono  prevedere  la
realizzazione di investimenti innovativi  che,  in  coerenza  con  il
Piano  nazionale  «Impresa  4.0»  e   la   Strategia   nazionale   di
specializzazione  intelligente,  consentano  l'interconnessione   tra
componenti fisiche e digitali del processo produttivo, innalzando  il
livello  di  efficienza  e   di   flessibilita'   nello   svolgimento
dell'attivita' economica,  con  conseguente  riduzione  dei  costi  o
incremento del livello qualitativo dei prodotti. 
  2. Ai fini di cui  al  comma  1,  sono  considerati  ammissibili  i
programmi   di   investimento   che,   in   misura   prevalente,   si
caratterizzano per l'acquisizione dei sistemi e delle  tecnologie  di
cui all'allegato n.  1,  riconducibili  all'area  tematica  «Fabbrica
intelligente»   della   Strategia   nazionale   di   specializzazione
intelligente. Al fine di dimostrare la riconducibilita' del programma
di investimento proposto alla  predetta  area  tematica,  i  soggetti
beneficiari di cui all'art.  4  devono  presentare,  unitamente  alla
domanda di agevolazioni, un'apposita perizia giurata rilasciata da un
professionista iscritto al relativo albo professionale  che  descriva
in modo puntuale le tecnologie e le  caratteristiche  tecniche  degli
investimenti  e  ne  attesti,  conseguentemente,  la  rispondenza  ai
sistemi o alle tecnologie di cui al predetto allegato n.  1,  nonche'
la ragionevolezza dei  relativi  costi.  Ai  fini  dell'accesso  alle
risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), la  predetta  perizia
deve, inoltre, attestare, dandone una  descrizione  approfondita,  la
riconducibilita' dei  beni  oggetto  del  programma  di  investimento
proposto alle «tecnologie per  un  manifatturiero  sostenibile»  come
individuate  nello  stesso  allegato  n.  1,  nonche'   l'ottenimento
all'interno dell'unita' produttiva oggetto del programma di  maggiori
livelli di efficienza energetica a seguito della realizzazione  degli
investimenti  innovativi  volti   alla   razionalizzazione   dell'uso
dell'energia primaria nei processi produttivi. 
  3. I programmi  di  investimento  devono  essere  finalizzati  allo
svolgimento delle attivita' manifatturiere  di  cui  alla  sezione  C
della classificazione delle  attivita'  economiche  ATECO  2007,  con
esclusione di quelle indicate al comma 4. 
  4. In conformita'  ai  divieti  e  alle  limitazioni  derivanti  da
disposizioni comunitarie, non sono ammissibili  alle  agevolazioni  i
programmi  di  investimento  inerenti  al  settore  siderurgico,  del
carbone,  della  costruzione  navale,  delle  fibre  sintetiche,  dei
trasporti e delle relative infrastrutture, nonche' della produzione e
della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche. 
  5. Le agevolazioni di cui al presente decreto non possono  in  ogni
caso  essere  concesse   per   interventi   subordinati   all'impiego
preferenziale  di  prodotti  nazionali  rispetto   ai   prodotti   di
importazione  ovvero  per   il   sostegno   ad   attivita'   connesse
all'esportazione  verso  Paesi  terzi  o  Stati  membri,  ossia   per
programmi d'impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati,
alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione  all'estero
o ad altre spese correnti connesse con l'attivita' d'esportazione. 
  6. Ai fini dell'ammissibilita' alle  agevolazioni  i  programmi  di
investimento devono: 
    a)  essere  diretti  alla  realizzazione  di  una  nuova   unita'
produttiva   ovvero    all'ampliamento    della    capacita',    alla
diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti  mai
fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale  del  processo
di produzione di un'unita' produttiva esistente; 
    b) essere realizzati presso un'unita' produttiva localizzata  nei
territori delle Regioni meno sviluppate; 
    c) prevedere spese ammissibili non inferiori  complessivamente  a
euro 500.000,00 e non superiori a euro 3.000.000,00; 
    d)  essere  avviati,   pena   la   revoca   delle   agevolazioni,
successivamente alla presentazione della domanda di cui  all'art.  8.
Per data di avvio del programma si intende  la  data  di  inizio  dei
lavori di costruzione relativi all'investimento oppure  la  data  del
primo impegno giuridicamente vincolante in relazione all'acquisizione
di  immobilizzazioni  o  di  qualsiasi  altro   impegno   che   renda
irreversibile  l'investimento,  a  seconda  di  quale  condizione  si
verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori,  quali
la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilita',
non sono presi in considerazione ai  fini  dell'individuazione  della
data di avvio dei lavori; 
    e) prevedere una durata non superiore a dodici  mesi  dalla  data
del provvedimento di concessione delle agevolazioni,  fermo  restando
la possibilita' da parte del Ministero  di  concedere,  su  richiesta
motivata  dell'impresa  beneficiaria,  una  proroga  del  termine  di
ultimazione non superiore a sei mesi. Per  data  di  ultimazione  del
programma si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato
e ritenuto ammissibile alle agevolazioni; 
    f) essere costituiti da immobilizzazioni  mantenute,  per  almeno
tre  anni  dalla  data  di   erogazione   dell'ultima   quota   delle
agevolazioni  o,  se  successiva,   dalla   data   di   installazione
dell'ultimo bene agevolato, nel territorio della regione  in  cui  e'
ubicata l'unita' produttiva agevolata. Nel caso in cui, nei  suddetti
tre   anni,   alcuni   beni   strumentali   diventino   obsoleti    o
inutilizzabili,  e'  possibile  procedere,  previa  comunicazione  al
Ministero,  alla  loro  sostituzione.  In  ogni   caso,   l'attivita'
economica dell'impresa beneficiaria deve essere, pena la revoca delle
agevolazioni, mantenuta per il medesimo periodo nel territorio  delle
Regioni meno sviluppate. 
  7. Ai fini dell'accesso alle risorse di cui all'art.  3,  comma  1,
lettere a)  e  b),  l'unita'  produttiva  oggetto  del  programma  di
investimento  deve   essere   nella   disponibilita'   del   soggetto
proponente: 
    a) alla data di presentazione della domanda di agevolazioni,  per
i programmi  diretti  all'ampliamento,  alla  diversificazione  o  al
cambiamento fondamentale del  processo  di  produzione  di  un'unita'
produttiva  esistente,  fatta  eccezione  per  quanto   previsto   in
relazione  alle  imprese  non  residenti  nel   territorio   italiano
dall'art. 4, comma 1, lettera a); 
    b) alla data di presentazione della prima richiesta di erogazione
delle agevolazioni, tenuto conto del  termine  previsto  all'art.  9,
comma 3, e pena la revoca delle agevolazioni, per i programmi diretti
alla realizzazione di una nuova unita' produttiva. 
  8. Ai fini dell'accesso alle risorse di cui all'art.  3,  comma  1,
lettera c), l'unita' produttiva oggetto del programma di investimento
deve essere gia' nella disponibilita' del soggetto proponente per  un
periodo non inferiore ai  dodici  mesi  precedenti  la  presentazione
della domanda di agevolazioni. 
  9. Fermo restando  il  termine  di  ultimazione  del  programma  di
investimento di cui al comma 6, lettera e),  i  soggetti  beneficiari
sono  tenuti,  entro  sessanta  giorni  dalla   presentazione   della
richiesta di erogazione a  saldo  di  cui  all'art.  9,  comma  4,  a
dimostrare l'avvenuta attivazione per l'unita'  produttiva  agevolata
del codice ATECO corrispondente  all'attivita'  economica  a  cui  e'
finalizzato il programma di investimento,  trasmettendo  la  seguente
documentazione: 
    a) nel  caso  di  PMI,  la  comunicazione  effettuata  presso  il
Registro delle imprese; 
    b) nel caso di Liberi professionisti, la dichiarazione di  inizio
attivita' di  cui  all'art.  35  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633  e  successive  modificazioni  e
integrazioni comunicata all'Agenzia delle entrate.