Art. 8 
 
        Procedura di accesso e concessione delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono  concesse  sulla
base di  una  procedura  valutativa  con  procedimento  a  sportello,
secondo quanto stabilito all'art. 5 del decreto legislativo 31  marzo
1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni. 
  2. I termini e le  modalita'  di  presentazione  delle  domande  di
agevolazioni sono definiti con successivi provvedimenti del Direttore
generale per gli incentivi alle imprese del Ministero. Con i medesimi
provvedimenti sono resi disponibili gli schemi in base ai quali  deve
essere  presentata  la  domanda  di  ammissione   alle   agevolazioni
unitamente al piano di investimento, alla perizia di cui all'art.  5,
comma  2,  e  all'ulteriore  documentazione  utile  allo  svolgimento
dell'attivita'  istruttoria  da  parte  del  Ministero.  I   predetti
provvedimenti definiscono altresi' i punteggi,  le  condizioni  e  le
soglie minime di ammissibilita' adottati per ciascuno dei  criteri  e
indicatori di valutazione di cui  all'allegato  n.  2,  il  punteggio
aggiuntivo correlato all'eventuale possesso da parte dell'impresa del
rating di legalita', gli oneri informativi a  carico  delle  imprese,
nonche' gli eventuali ulteriori  elementi  utili  a  disciplinare  la
corretta attuazione dell'intervento agevolativo. 
  3. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31  marzo
1998, n. 123 e successive modificazioni e  integrazioni,  le  imprese
beneficiarie  hanno  diritto  alle  agevolazioni  esclusivamente  nei
limiti  delle  disponibilita'  finanziarie.  Il  Ministero   comunica
tempestivamente, con avviso a firma del Direttore  generale  per  gli
incentivi  alle  imprese  del  Ministero  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica  italiana,  l'avvenuto  esaurimento  delle
risorse finanziarie  disponibili.  In  caso  di  insufficienza  delle
suddette risorse, le domande presentate nell'ultimo giorno  utile  ai
fini   della   concessione   delle    agevolazioni    sono    ammesse
all'istruttoria in base alla posizione  assunta  nell'ambito  di  una
specifica graduatoria, fino a esaurimento delle medesime risorse.  La
graduatoria e' formata in ordine decrescente sulla base del punteggio
attribuito a ciascuna impresa proponente determinato dalla somma  dei
punteggi di cui agli indicatori i, ii,  iii  e  iv  del  criterio  di
valutazione  «caratteristiche   dell'impresa   proponente»   di   cui
all'allegato  n.  2.  In  caso  di  parita'  di  punteggio,  ai  fini
dell'ammissione alla fase istruttoria prevale  il  programma  con  il
minor costo. 
  4. Ai fini dell'ammissibilita' alla fase istruttoria della  domanda
di agevolazioni, il Ministero procede a valutare  preliminarmente  la
capacita' dell'impresa richiedente  di  restituire  il  finanziamento
agevolato, verificando, sulla base dei  dati  desumibili  dall'ultimo
bilancio approvato e depositato, la seguente relazione: 
 
                       Cfa 
              Cflow ≥ ----- 
                        n 
 
    «Cflow »: indica la somma dei valori  relativi  al  risultato  di
esercizio (incrementato degli  oneri  straordinari  e  al  netto  dei
proventi straordinari) e agli ammortamenti; 
    «Cfa »: indica l'importo del finanziamento agevolato, determinato
ai sensi dell'art. 7; 
    «n»:  indica  il  numero   degli   anni   di   ammortamento   del
finanziamento agevolato, secondo quanto indicato dall'impresa in sede
di domanda di agevolazioni. 
  5. Effettuata la  verifica  preliminare  di  cui  al  comma  4,  il
Ministero  procede,   nel   rispetto   dell'ordine   cronologico   di
presentazione ovvero della  graduatoria  di  cui  al  comma  3,  alla
verifica dei requisiti e delle condizioni di ammissibilita'  previste
dal presente decreto e all'istruttoria delle domande di  agevolazioni
sulla base dei criteri di valutazione di cui all'allegato  n.  2.  Le
attivita' istruttorie sono  svolte  dal  Ministero  entro  centoventi
giorni dalla data di presentazione della domanda, fermo  restando  la
possibilita' di chiedere integrazioni e/o chiarimenti. Per le domande
per le  quali  l'attivita'  istruttoria  si  e'  conclusa  con  esito
positivo, il  Ministero,  verificata  la  vigenza  e  la  regolarita'
contributiva dell'impresa beneficiaria  nonche'  l'assenza  di  cause
ostative ai sensi della vigente  normativa  antimafia,  procede  alla
registrazione dell'aiuto individuale  sul  Registro  nazionale  degli
aiuti di Stato ai sensi del regolamento 31 maggio 2017, n. 115 e alla
conseguente adozione del provvedimento di concessione. Per le domande
che hanno ottenuto un punteggio inferiore a una o piu'  delle  soglie
di   ammissibilita'   previste   con   i   successivi   provvedimenti
direttoriali  di  cui  al  comma  2,  ovvero  ritenute  comunque  non
ammissibili per insussistenza dei requisiti  soggettivi  e  oggettivi
previsti  dal  presente  decreto  e/o  a   seguito   della   verifica
preliminare di cui  al  comma  4,  il  Ministero  comunica  i  motivi
ostativi all'accoglimento della domanda  ai  sensi  dell'art.  10-bis
della legge 7 agosto  1990,  n.  241  e  successive  modificazioni  e
integrazioni. 
  6. Nel provvedimento di concessione di cui al comma 5 sono indicati
gli investimenti ammessi, le agevolazioni riconosciute, gli impegni a
carico dell'impresa  beneficiaria  in  ordine  agli  obiettivi,  alle
modalita'  e  ai  termini   di   realizzazione   del   programma   di
investimento,  gli  obblighi  derivanti  dall'utilizzo   di   risorse
cofinanziate dai fondi strutturali, con particolare riferimento  agli
adempimenti in materia di  informazione  e  pubblicita',  nonche'  le
circostanze determinanti  la  revoca  delle  agevolazioni.  L'impresa
beneficiaria  provvede  alla  sottoscrizione  del  provvedimento   di
concessione entro i termini indicati nel medesimo provvedimento, pena
la decadenza dalle agevolazioni concesse. 
  7. Entro trenta giorni dalla sottoscrizione da  parte  dell'impresa
beneficiaria del provvedimento di concessione  di  cui  al  comma  5,
l'Agenzia provvede alla stipula del contratto di  finanziamento  che,
tenuto conto di quanto stabilito all'art. 7, comma 2,  disciplina  le
modalita'  e  le  condizioni  per  l'erogazione  e  il  rimborso  del
finanziamento agevolato, nonche' i conseguenti impegni e  obblighi  a
carico dell'impresa beneficiaria.