Art. 14 
 
                          Prati permanenti 
 
  1. Al fine di assicurare la protezione dei prati permanenti di alto
valore ambientale, ai sensi dell'art. 45, paragrafo 1, secondo comma,
del regolamento (UE) n. 1307/2013 e dell'art. 41 del regolamento (UE)
n. 639/2014, la regione  o  la  provincia  autonoma  competente  puo'
individuare  ulteriori  superfici,  poste  al  di  fuori  delle  zone
sensibili  contemplate  dalle  direttive  92/43/CEE  o   2009/147/CE,
compresi i prati permanenti su terreni ricchi  di  carbonio,  dandone
tempestiva  comunicazione   all'organismo   di   coordinamento,   per
l'inserimento nel sistema di identificazione delle parcelle  agricole
(SIPA)  e  per  consentire  l'informazione,  per  il  tramite   degli
organismi pagatori competenti, agli agricoltori interessati. 
  2. L'obbligo previsto dall'art. 45, paragrafo  2,  del  regolamento
(UE) n. 1307/2013, si applica a livello nazionale e  l'osservanza  di
tale obbligo e' verificata dall'organismo di coordinamento,  mediante
il registro nazionale dei prati permanenti, costituito nel SIAN. 
  3. Gli agricoltori non possono convertire i prati permanenti  senza
essere preventivamente autorizzati dall'organismo  di  coordinamento,
secondo le modalita' indicate dall'art. 44 del  regolamento  (UE)  n.
639/2014. 
  4. L'autorizzazione di cui al  comma  3  e'  rilasciata,  entro  il
termine di trenta giorni dalla richiesta, in base a criteri oggettivi
e non discriminatori, che tengano conto  della  specifica  situazione
ambientale,  agronomica  e  socio-economica   del   territorio,   con
riferimento al numero di ettari per i quali  e'  stata  richiesta  la
conversione e, nel caso in cui  il  rapporto  indicato  all'art.  45,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, diminuisca in  misura
superiore al 3,5 per cento, e' condizionata all'obbligo di creare una
superficie a prato permanente dello stesso numero di ettari,  che  e'
vincolata fin dal primo giorno e per almeno cinque anni.